osservatorio universitario europeo

Tuesday, June 27, 2006

Università Internazionale della Nuova Medicina

UIM PSICO ORG condannata alla multa di 3'000 euro dalla Autorità Garante della Concorrenza ed Il Mercato di Roma per pubblicità ingannevole.I titoli conferiti non hanno alcun valore in Italia

Labels:

Thursday, June 22, 2006

ERRE SERVIZI SRL CONDANNATA

Erre servizi srl,con riferimento a Walker University,CID srl San Marino,Leibniz University condannata alla multa di 16'600 euro dalla Autorità Garante della Concorrenza ed Il Mercato di Roma per pubblicità ingannevole.I titoli conferiti non hanno alcun valore in Italia

Labels:

UNIVERSITA LUDES LUGANO CONDANNATA

L'Università LUDES di Lugano è stata condannata al pagamento della sanzione di 3'100 euro per pubblicità ingannevole dalla Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato di Roma con provvedimento del 31 maggio 2006.
Dalle risultanze istruttorie si è accertato che i titoli pubblicizzati non sono titoli universitari riconosciuti dalla competente autorità governativa federale svizzera.

Labels:

Tuesday, June 20, 2006

UNIVERSITA ISFOA SOTTO INCHIESTA ALLA PROCURA DI LUGANO

Università,ente morale e fondazione Isfoa Sotto Inchiesta Penale Alla Procura Di Lugano, Per Aver Inserito Nel Proprio Sito Internet Una Delibera Del Governo Cantonale Ticinese Contraffatta ( ecco la versione bis del documento contraffatto comparsa oggi 21 giugno 2006 http://www.unisfoa.ch/img/lettera_universita_svizzera.jpg ).

Nella versione precedente era stato sbianchettato il paragrafo 3 che ora improvvisamente “riappare” nella versione bis.Paragrafo che conferma che Isfoa non è autorizzata a conferire titoli accademici ,e non è accreditata.

Ma anche questa versione è contraffatta in quanto è stato sbianchettato il paragrafo 4 che recita:
Comunicazioni:
-al sig.Stefano Masullo,ISFOA (istituto superiore di finanza e di organizzazione aziendale),Piazza Affari,I-20123 Milano;
-al dipartimento dell’educazione ,della cultura e dello sport;
-all’ufficio studi universitari

Con la pubblicazione della versione bis Isfoa conferma che la versione presente fino ad oggi sul sito era contraffatta (mancante appunto del paragrafo 3).

Inoltre risulterebbe contraffatta anche la lettera dell’Ufficio studi universitari del 21 ottobre 2004,pubblicata sempre sul sito di Isfoa, essendo omessa la pubblicazione della seconda pagina . Nella lettera è comunque scritto:
“la nuova istituzione dovrà chiaramente indicare il suo carattere privato e informare gli studenti che i diplomi rilasciati non titoli accademici del sistema universitario svizzero”

Di questi comportamenti Isfoa è chiamata a rispondere davanti alla procura di Lugano Procuratore pubblico Dott.Giuseppe Muschietti, per il reato presunto di falsità in documenti previsto dall’art.251 del codice penale svizzero. http://www.admin.ch/ch/i/rs/311_0/a251.html

Labels:

Monday, June 19, 2006

ACCADEMIA SHAKI CONDANNATA

PI4906 - ACCADEMIA DI SCIENZE UMANE SHAKI
Provvedimento n. 15527
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2006;
SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il “Codice del Consumo”,
pubblicato nel S.O. della G.U. - S.G. n. 235 dell’8 ottobre 2005, che ha abrogato, a far data dalla
sua entrata in vigore, il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dalla legge 6
aprile 2005, n. 49;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;
VISTO il proprio provvedimento del 22 giugno 2005, con il quale è stata rigettata l’istanza di
sospensione provvisoria del messaggio segnalato;
VISTO il proprio provvedimento del 4 gennaio 2006, con il quale ai sensi dell’art. 26, comma 4,
del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ha disposto che l'operatore pubblicitario fornisse
le prove ivi indicate sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richiesta di intervento pervenuta in data 29 marzo 2005, integrata con l’identificazione del
committente in data 26 maggio 2005, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai
sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, ora Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05,
del messaggio pubblicitario diffuso dall’Accademia di Scienza Umane Shaki SA, con sede a
Lugano (Svizzera - Canton Ticino), sul sito internet www.shaki.org in data 8 marzo 2005 alle ore
12.00, volto a promuovere i corsi da questa organizzati.
Nella richiesta di intervento si evidenzia che, per le affermazioni ivi contenute, il messaggio
sarebbe idoneo ad indurre il consumatore a ritenere che l’Accademia di Scienze Umane Shaki sia
una università autorizzata e riconosciuta in Svizzera, nonché in Italia, come soggetto in grado di
organizzare un corso di dottorato in scienze della comunicazione, rilasciare il titolo di dottore in
lingua italiana in diverse discipline liberamente utilizzabile in Italia; che tale titolo, contrariamente
al vero, grazie all’Apostille, sia riconosciuto come avente valore legale in tutti i paesi aderenti alla
conferenza dell’Aja, garantisca o comunque agevoli il conseguimento di un posto di lavoro, possa
portare all’iscrizione in albi professionali, abiliti all’esercizio come professionista di una
professione regolamentata.
II. IL MESSAGGIO
Nel messaggio oggetto di segnalazione, contenuto all’interno del sito internet
http://www.shaki.org, si afferma che l’Accademia di Scienze Umane Shaki offre un corso di studi
in Scienze della Comunicazione, un corso di studi in Filosofia e Tecniche del Management e della
Crescita Personale, nonché un corso di Formazione e Crescita Personale.
Il messaggio contiene, tra l’altro, espressioni come: “I Docenti sono stati scelti tra i migliori
insegnanti già presenti nelle Università Statali. Al termine dell'iter studiorum lo studente dovrà
presentare una Tesi su un argomento che avrà concordato con il proprio Tutor e discutere la stessa
presso la nostra sede di Lugano. La Tesi avrà un punteggio in 110 decimi e sarà riportato sul
Diploma di Dottore. La firma del Rettore-Direttore Didattico sul Diploma di Dottore sarà
autenticata da Notaio Svizzero e munita di Apostilla della Cancelleria di Stato del Canton Ticino.
Per convenzione il Documento è riconosciuto dagli Stati aderenti alla conferenza dell'Aia. Pertanto
il possessore può legalmente fruire della dicitura "dott." sui propri biglietti da visita, sulla propria
carta intestata e su eventuali altri documenti personali, con la chiara indicazione dell'origine
privata e nella lingua nella quale è stato conferito il Titolo di Studio. L'Accademia di Scienze
Umane Shaki rilascia il Titolo di Dottore in lingua Italiana”.
La pagina che presenta lo “Scopo del Corso di Studi” contiene affermazioni quali “Presentare il
lavoro svolto dai primi titolati alla Commissione della Comunità Europea e, in virtù delle nuove
norme in materia di studio e quindi del titolo acquisito, richiedere la formazione di un albo e di un
Ordine al fine di ottenere riconoscimento ed indipendenza della professione”.
Nella sezione “Ambiti occupazionali previsti dopo il conseguimento del Dottorato”, si legge:
“Potranno svolgere attività professionali in vari settori delle risorse umane, come consulente di
crescita personale e professionale in qualità di libero professionista. Presso diverse aziende
pubbliche e private. Potranno impiegarsi anche nell’industria culturale (editoria tradizionale e
multimediale, con particolare riferimento all’ambito umanistico, la linguistica computazionale e
integrata); nell’ambito dell’amministrazione e in Enti privati, nei settori dei servizi stampa e
pubbliche relazioni, promozione culturale, marketing e pubblicità creativa, pubblicistica tecnicoscientifica”.
Con riguardo alla figura di Dottore in Scienze della Comunicazione si afferma: “E’ il primo
professionista con il Dottorato nella disciplina specifica che opera nei diversi campi della
consulenza”.
Nella presentazione del corso di Studi in Scienze della Comunicazione è detto che: “Il Titolo di
Dottore in Scienze della Comunicazione offre quindi al professionista un specializzazione
prestigiosa che potrà spendere con i propri clienti, con le aziende ed in qualunque settore nel quale
la comunicazione sia presente. Non è possibile non comunicare!”; “L'Accademia di Scienze
Umane Shaki ha così deciso di proporre a chi è interessato all'acquisizione del titolo di Dottore in
Scienze della Comunicazione, di fruire per la prima volta in Europa di questa opportunità”; “Il
Senato Accademico ha studiato e posto in essere un Piano di Studi particolarmente interessante e
funzionale, senza lasciare spazio alle inutilità che alcune Università esigono invece dai loro
studenti”.
Nella sezione “Aspetti legislativi”, si afferma: “L’Accademia di Scienze umane Shaki fruisce del
diritto di libera attività economica sancito dalla Costituzione Federale Svizzera nell’art. 27 e
dall’art. 8 della Costituzione del Canton Ticino. Il Titolo di Studio rilasciato dall’Accademia
fruisce dell’iscrizione alla Cancelleria di Stato mediante Apostilla. Questa procedura permette il
riconoscimento del Documento presso tutti i paesi che hanno aderito alla convenzione dell’Aja,
Italia compresa. Si rende noto allo studente che ha conseguito il Titolo che dovrà specificarne la
provenienza (Accademia di Scienze Umane Shaki) ed il Paese in cui è stato rilasciato
(Confederazione Svizzera)”.
III. COMUNICAZIONE ALLE PARTI
In data 7 giugno 2005 è stata inviata al segnalante e all’Accademia di Scienze Umane Shaki, in
qualità di operatore pubblicitario, con sede a Lugano (Canton Ticino), la comunicazione di avvio
del procedimento, specificando che il messaggio segnalato sarebbe stato valutato ai sensi degli artt.
1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, con riguardo alle effettive caratteristiche dei servizi
pubblicizzati e alla qualifica dell’operatore pubblicitario.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto all’Accademia di
Scienze Umane Shaki SA, in qualità di operatore pubblicitario, di fornire, ai sensi dell’articolo 5,
comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, le seguenti informazioni e relativa documentazione:
1. indicare lo status giuridico dell’Accademia di Scienze Umane Shaki SA, specificando se, ed in
base a quali norme o riconoscimenti amministrativi da parte di Autorità Svizzere federali o
cantonali, in particolare da parte dell’Autorità del Canton Ticino, essa sia autorizzata ad
organizzare corsi di Dottorato e a rilasciare il titolo di Dottore;
2. con particolare riferimento al riconoscimento dei titoli di studio rilasciato dalla Accademia di
Scienze Umane Shaki SA, indicare in base a quale disciplina giuridica o riconoscimento
amministrativo tali titoli avrebbero valore legale in Italia, specificando in che modo l’apposizione
dell’Apostille ne consenta il riconoscimento presso tutti i paesi che hanno aderito alla
Convenzione dell’Aja;
3. illustrare le modalità di funzionamento dell’Accademia di Scienze Umane Shaki SA, come
l’organizzazione dei corsi, nonché la lista dei docenti, il luogo di svolgimento dei corsi, degli
esami e della discussione della tesi finale.
In data 28 settembre 2005 è stato chiesto al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca Scientifica (MIUR) di rendere noto se l’Accademia di Scienze Umane Shaki SA goda di
un qualche riconoscimento nell’ordinamento universitario e possa pertanto definirsi università,
nonché rilasciare titoli di studio di livello universitario o qualifiche accademiche aventi valore
legale in Italia.
A tale richiesta, il MIUR non ha fornito alcun riscontro.
In data 29 settembre 2005 è stato chiesto all’Ambasciata di Svizzera in Roma di rendere noto se
l’Accademia di Scienze Umane Shaki SA possa qualificarsi come università nell’ordinamento
svizzero, federale e/o cantonale e possa rilasciare titoli di studio di livello universitario aventi
valore legale in Svizzera.
A tale richiesta, l’Ambasciata di Svizzera in Roma non ha fornito alcun riscontro.
L’operatore pubblicitario, cui la comunicazione di avvio del procedimento e la contestuale
richiesta di informazioni risulta notificata in data 11 agosto 2005, secondo la documentazione fatta
pervenire dal Ministero degli Affari Esteri in data 12 dicembre 2005, non ha dato alcun seguito alla
richiesta di informazioni.
Pertanto, con provvedimento del 4 gennaio 2006, l’Autorità ha deliberato di richiedere
all’Accademia di Scienze Umane Shaki SA, ai sensi dell’art. 26, comma 4, del Decreto Legislativo
n. 206/05, di provare l’esattezza materiale delle affermazioni di fatto contenute nel messaggio
segnalato, riportate al punto II del presente provvedimento.
In particolare, con riferimento alle suddette affermazioni, è stato chiesto di dimostrare, attraverso
l’invio di idonea documentazione:
− lo status giuridico dell’Accademia di Scienze Umane Shaki SA, specificando se, ed in base a
quali norme o riconoscimenti amministrativi da parte di Autorità Svizzere federali o cantonali, in
particolare da parte dell’Autorità del Canton Ticino, essa sia autorizzata ad organizzare corsi di
Dottorato ed a rilasciare il titolo di Dottore;
− con particolare riferimento al riconoscimento dei titoli di studio rilasciato dalla Accademia di
Scienze Umane Shaki SA, indicare in base a quale disciplina giuridica o riconoscimento
amministrativo tali titoli avrebbero valore legale in Italia, specificando in che modo l’apposizione
dell’Apostille ne consenta il riconoscimento presso tutti i Paesi che hanno aderito alla
Convenzione dell’Aja;
− le modalità di funzionamento dell’Accademia di Scienze Umane Shaki SA, come
l’organizzazione dei corsi, nonché la lista dei docenti, il luogo di svolgimento dei corsi, degli
esami e della discussione della tesi finale;
− le possibilità occupazionali conseguite da ex allievi che hanno conseguito i titoli rilasciati
dall’Accademia di Scienze Umane Shaki SA;
− la possibilità di iscrizione ad un albo professionale europeo.
Il suddetto provvedimento risulta pervenuto all’Accademia di Scienze Umane Shaki SA in data 19
gennaio 2006.
A tale provvedimento l’Accademia di Scienze Umane Shaki SA non ha dato alcun riscontro.
In data 22 febbraio 2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai
sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
Nelle more del procedimento il messaggio non è stato più in diffusione.
Da una visura del sito segnalato, www.shaki.org, effettuata in data 8 maggio 2006, risulta che esso
è in costruzione.
V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso tramite internet, in data 14
aprile 2006 è stato richiesto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi
dell’articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto in data 18 maggio 2006 la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in
esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del
Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni:
− l’operatore pubblicitario non ha trasmesso alcuna documentazione a seguito della ricezione della
delibera adottata dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 4 gennaio 2006 e,
pertanto, non ha assolto l’onere probatorio circa l’esattezza materiale delle affermazioni riportate
nel messaggio;
− ai sensi dell’art. 26, comma 4, del Decreto Legislativo n. 206/05 i dati di fatto contenuti nel
messaggio pubblicitario in esame devono ritenersi inesatti e conseguentemente il messaggio deve
ritenersi ingannevole.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Il messaggio in esame lascia intendere ai destinatari di trovarsi di fronte ad un’università
riconosciuta nel Canton Ticino come tale, e in grado comunque di rilasciare, al termine dei corsi
reclamizzati, titoli aventi valore legale anche in Italia, attraverso l’utilizzo di espressioni come
“Diploma di Dottore”, “L'Accademia di Scienze Umane Shaki rilascia il Titolo di Dottore in
lingua Italiana”, “Il Titolo di Dottore in Scienze della Comunicazione offre quindi al professionista
un specializzazione prestigiosa”, “L'Accademia di Scienze Umane Shaki ha così deciso di
proporre a chi è interessato all'acquisizione del titolo di Dottore in Scienze della Comunicazione,
di fruire per la prima volta in Europa di questa opportunità”, “Il Senato Accademico ha studiato e
posto in essere un Piano di Studi particolarmente interessante e funzionale, senza lasciare spazio
alle inutilità che alcune Università esigono invece dai loro studenti”, “Ambiti occupazionali
previsti dopo il conseguimento del Dottorato: Potranno svolgere attività professionali in vari
settori delle risorse umane, come consulente di crescita personale e professionale in qualità di
libero professionista. Presso diverse aziende pubbliche e private. […]. nell’ambito
dell’amministrazione e in Enti privati, nei settori dei servizi stampa e pubbliche relazioni,
promozione culturale, marketing e pubblicità creativa, pubblicistica tecnico – scientifica”,
“Presentare il lavoro svolto dai primi Titolati alla Commissione della Comunità Europea e, in
virtù delle nuove norme in materia di studio e quindi del titolo acquisito, richiedere la formazione
di un Albo e di un Ordine al fine di ottenere riconoscimento ed indipendenza della professione”.
L’utilizzo nel contesto del messaggio delle citate espressioni è suscettibile di indurre i destinatari a
ritenere che l’operatore pubblicitario sia un’università privata abilitata al rilascio di titoli aventi
valore legale anche in Italia.
Nel caso in esame, in particolare, il contestuale utilizzo dei termini “Dottorato” e “Dottore”, le
vantate possibilità occupazionali anche presso amministrazioni ed enti pubblici, infatti, appaiono
in grado di creare un effetto confusorio con i titoli di studio italiani, così come l’enfasi posta sulla
procedura dell’Apostilla, che, lungi dal conferire valore di riconoscimento al titolo rilasciato, in
base alla Convenzione dell’Aja comporta solo il riconoscimento della conformità del documento al
suo originale.
Richiesto di dimostrare l’esattezza materiale delle affermazioni di fatto contenute nel messaggio,
riportate al punto II del presente provvedimento, l’operatore pubblicitario non ha fornito alcun
riscontro alla richiesta.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26, comma 4, del Decreto Legislativo n. 206/05, le
affermazioni di fatto contenute nel messaggio in esame devono quindi essere considerate inesatte.
Sulla base di tali considerazioni si ritiene pertanto che il messaggio sia idoneo a indurre in errore i
consumatori, potendone pregiudicare il comportamento economico. I destinatari potrebbero infatti
essere indotti a rivolgersi all’Accademia di Scienze Umane Shaki, con sede in Lugano, sul falso
presupposto di poter ottenere, da un’istituzione universitaria, titoli di studio aventi valore legale
anche in Italia.
Infine, si osserva che l’operatore pubblicitario ha provveduto a sospendere il messaggio oggetto di
contestazione, diffuso attraverso il sito www.shaki.org. Detta circostanza, tuttavia, non influisce
sull’accertamento della natura decettiva del messaggio in esame, rilevando eventualmente ai fini
della continuazione degli effetti dello stesso.
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alla
qualifica dell’operatore pubblicitario ed al valore legale dei titoli rilasciati dall’Accademia di
Scienze Umane Shaki SA, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso
dall’Accademia di Scienze Umane Shaki SA, con sede in Lugano (Svizzera - Canton Ticino),
costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità
ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a) e c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne
vieta l’ulteriore diffusione.
Ai sensi dell’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza
ai provvedimenti inibitori, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione
dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi
dell’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

Labels:

Wednesday, June 07, 2006

EIT EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

PI4879 - EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Provvedimento n. 15441
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 3 maggio 2006;
SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, c.d. “Codice del consumo”, pubblicato nel
S.O. alla G.U. - S.G. n. 235 dell’8 ottobre 2005, che ha abrogato a far data dalla sua entrata in
vigore il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato da ultimo dalla legge 6
aprile 2005, n. 49;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richiesta di intervento pervenuta in data 5 aprile 2005, integrata in data 2 maggio 2005, un
consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92,
ora Titolo III, Capo, II, del Decreto Legislativo n. 206/05, dei messaggi diffusi attraverso i siti web
www.eit-univ.net e www.eit-ateneo.org dall’European Institute of Technology con sede nella
Repubblica di S.Marino (di seguito EIT), volti a reclamizzare i corsi organizzati dal medesimo
istituto, in particolare alle pagine:
www.eit.ateneo.org/chisiamo.html in data 20 aprile 2005;
www.eit-univ.net/index.php?body=master.php&title=Lauree Master in data 24 marzo 2005;
www.iet-univ.net/index.php?body=conseguire_laurea.php&title=Conseguire un… in data 24
marzo 2005;
www.eit-univ.net?body=cosa_ci_differenzia.php&title=Cosa ci differ… in data 24 marzo 2005;
nonché nella sezione “Notizie di rilevante importanza” raggiungibile tramite apposito link dalla
pagina www.eit-univ.net/index.php?body=news.php&title=News in data 20 aprile 2005.
Nella richiesta di intervento si lamenta che i messaggi sarebbero idonei, per le espressioni in essi
complessivamente contenute, ad ingannare i destinatari, in quanto indurrebbero nel consumatore
un effetto confusorio circa la spendibilità dei titoli di studio conseguibili presso EIT. Secondo il
segnalante, EIT non risulterebbe autorizzato dalla competente autorità sanmarinese ad emettere
alcun titolo di studio legalmente riconosciuto.
Sempre secondo il segnalante, poi, le informazioni relative alla possibilità di utilizzo dei titoli
rilasciati da EIT nella sua qualità di Dipartimento di università straniere sarebbero non corrette con
riguardo specifico alla natura giuridica della citata Clayton University con sede nello stato del
Missouri, perché l’operatore in questione non sarebbe attivo attualmente in quello stato e
comunque non sarebbe stato abilitato, nemmeno in passato, a rilasciare titoli universitari aventi
valore legale.
In data 23 maggio 2005 sono state acquisite agli atti le pagine web di cui ai siti www.eit-univ.net e
www.eit-ateneo.org, nella medesima versione di quella oggetto di contestazione.
II. I MESSAGGI
I messaggi oggetto della richiesta di intervento consistono nella presentazione e nella promozione
dell’attività di formazione svolta dall’European Institute of Technology, attraverso i siti internet
www.eit-univ.net e www.eit-ateneo.org, alle pagine stampate nelle date su indicate.
In particolare, le pagine contengono espressioni quali:
EIT “sarebbe un istituto di cultura universitaria autorizzato con Delibera dell’On. Congresso di
Stato, prat. n° 2421 del 29/6/1992 e successivo riconoscimento giuridico del 27/8/1992, come
confermato nel documento dell’On. Segreteria di Stato per gli Affari Interni in data 23/10/1992. Il
nostro compito è attuare la formazione e riqualificazione degli adulti a livello universitario, ma
non rilasciamo lauree”;
“oltre ad avere il Dipartimento di rappresentanza delle università americane, noi siamo in
collaborazione con l’Università Statale di Oradea, con la Vasile Goldis di Arad e con altre
università europee che riconoscono esami delle nostre università americane. Con le lauree delle
università americane presenti nel nostro Dipartimento è risultato possibile accedere alle
specializzazioni post-laurea e a certe lauree equipollenti di alcune Università statali o accreditate
europee (non italiane). Inoltre i nostri ex studenti possono iscriversi al Registro dei Laureati esteri
residenti nei Paesi del Consiglio d’Europa, con il tesserino e diploma di Membro Laureato recante
la dicitura (Dottore o Ingegnere ) in lingua italiana, ossia la lingua del nostro Paese”;
“non è riconoscibile ai fini degli ordini professionali se non passando attraverso la conversione con
altri titoli universitari europei riconosciuti. Per fare questo è fondamentale avere lauree di
università americane legalmente autorizzate a rilasciarle, poiché con esse è possibile proseguire gli
studi presso rinomate università statali o private europee..”;
“dalle università Cuesa-EIT niente certificati o attestati di frequenza ma lauree: Bachelor, master e
Doctor legalmente autorizzate e con vidimazione del competente ufficio governativo americano”.
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
In data 9 maggio 2005 è stato comunicato al segnalante e all’European Institute of Technology, in
qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo
n. 74/92, ora Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, in materia di pubblicità
ingannevole e comparativa, precisando che l’eventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari
oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del Decreto
Legislativo n. 74/92, ora sostituiti dagli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, con
riguardo alle effettive caratteristiche dei servizi pubblicizzati e alla qualifica dell’operatore
pubblicitario.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
a) Quadro normativo
Appare necessaria, in via preliminare, una disamina del quadro normativo vigente in Italia. La
denominazione “Università” è riservata, infatti, per legge, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del
D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, recante “Misure urgenti per l’Università”, convertito con
modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, alle università statali ed a quelle non statali
riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale. L’articolo in esame dispone, infatti, che “le
denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere
usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi
valore legale a norma delle disposizioni di legge”. Allo stesso modo i titoli di studio universitari e
le qualifiche accademiche sono soltanto quelli previsti per legge (individuati, in via primaria, dalla
legge 13 marzo 1958, n. 262, recante “Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e
simili”, e, in particolare, dall’articolo 1, volto a disporre che “le qualifiche accademiche di dottore,
compresa quella honoris causa, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero
docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge” e
dall’articolo 1 della legge, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, 19 novembre
1990, n. 341) e possono essere conferiti, con le modalità e nei casi indicati dalla legge stessa,
esclusivamente dalle istituzioni universitarie statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi
valore legale (articolo 2 della legge n. 262/58 e articolo 1 punti 1. e 2. del R.D., recante “Testo
unico delle leggi sull’istruzione superiore”, 31 dicembre 1933, n. 1592).
b) Informazioni richieste all’operatore
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto all’European
Institute of Technology, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 5, comma 2,
lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti:
− l’esatta natura giuridica di EIT nell’ordinamento della Repubblica di S. Marino, nonché copia
autentica degli atti indicati nei messaggi come “Delibera dell’On. Congresso di Stato, prat. n°
2421 del 29/6/1992 e successivo riconoscimento giuridico del 27/8/1992., come confermato nel
documento dell’On. Segreteria di Stato per gli Affari Interni in data 23/10/1992”, specificando
altresì se EIT abbia ottenuto eventuali riconoscimenti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca della Repubblica Italiana;
− i rapporti giuridici esistenti fra EIT e le università straniere indicate nei siti web su citati, ed in
particolare i rapporti esistenti tra EIT e la Clayton University of Missouri, nonché la natura
giuridica di quest’ultima nell’ordinamento dello stato del Missouri, depositando idonea
documentazione in copia autenticata;
− con particolare riferimento al riconoscimento dei “Titoli Accademici” cui si fa riferimento nei
messaggi, “Bachelor” e “Doctor” e “Master”, in base a quale specifica disciplina giuridica o
riconoscimento amministrativo tali titoli possano avere valore legale in Italia.
c) Argomentazioni difensive svolte dall’operatore
Con memoria pervenuta in data 24 maggio 2005, l’European Institute of Technology ha
evidenziato quanto segue:
l’European Institute of Technology è un istituto di cultura universitaria, per le libertà e possibilità
concesse dalle leggi della Repubblica di San Marino, il cui statuto prevede che abbia per oggetto
sociale la “Produzione di servizi informativi e informatici quali l’organizzazione di servizi
tecnologicamente avanzati, la pianificazione informatica aziendale, la formazione del personale, e
la sua riqualificazione anche mediante l’organizzazione e gestione di seminari e corsi di master.
Studio e realizzazione di piani per l’automazione elettronica e l’office automation compreso la
commercializzazione del software e dell’hardware necessario sia all’utilizzo dei programmi
specialistici prodotti o acquisiti sul mercato, sia alla realizzazione dei piani con servizi di
assistenza e manutenzione”;
- il Dipartimento dell’Educazione USA non obbliga all’accreditamento per poter rilasciare lauree,
e la Clayton University non è più citata nei siti dal 2005, a causa della chiusura per decesso del suo
fondatore nel 2004. Anche il riferimento ad essa, contenuto nelle sezioni “Norme di rilevante
importanza” e “Norme e aspetti giuridici”, è stato eliminato dopo l’avvio del procedimento ;
- attualmente l’operatore è una filiale dell’Università parificata “Vasile Goldis” di Arad e mantiene
la collaborazione con altre università rumene;
- ex allievi hanno ottenuto equipollenze estere e specializzazioni post-laurea, non italiane;
- nei siti non si fa riferimento a riconoscimenti italiani circa le lauree americane ma alle normative
sulla fruizione dei titoli accademici, ossia “dr” accanto al nome, come confermato anche in
un’apposita nota del Ministero della Giustizia, allegata;
- i siti non sono rivolti solo agli italiani, sebbene in lingua italiana, ma riscuotono l’interesse di
allievi del nord Africa e dell’Est europeo;
- EIT non emette titoli universitari, gli stessi vengono conseguiti in originale dall’università
straniera che li rilascia. In tal senso, attualmente EIT non ha riconoscimenti da parte del Governo
Italiano, non trattando riconoscimenti di titoli americani in Italia;
- in più parti dei siti è inserita la chiara avvertenza “…ma non rilasciamo lauree”.
In data 13 maggio 2005 è stata acquisita una nota della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri
della Repubblica di S. Marino inviata in data 20 dicembre 2004 all’Ambasciata d’Italia di San
Marino, nella quale viene evidenziato che in base all’ordinamento sanmarinese EIT non è abilitata
al rilascio di titoli di studio universitari, ma “può tuttavia, nell’ambito delle attività contemplate
nella licenza industriale di servizi, organizzare seminari e corsi di master.”
In data 18 luglio 2005 è pervenuta una memoria da parte del consumatore, nella quale vengono
formulate ulteriori osservazioni circa altre università americane che collaborerebbero con EIT,
elencate, fra altre, nella pagina web http://www.eit-ateneo.org/collaborat.html rilevata e stampata
in data 12 luglio 2005. .
In data 22 febbraio 2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai
sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
Le pagine oggetto di contestazione risultano essere state diffuse sino al giugno 2005.
V. PARERE DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi a mezzo internet, in data
17 marzo 2006 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi
dell’articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto in data 13 aprile 2006, la suddetta Autorità ha ritenuto che i messaggi in
esame costituiscono una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del
Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni:
l’uso ripetuto nella pubblicità in esame dei termini “diploma di laurea”, “Università”, suscita nel
destinatario il convincimento che EIT sia un istituto in grado di garantire il conseguimento di titoli
accademici validi e legali, autorizzato ad operare secondo la normativa vigente, e non è di
immediata evidenza che in realtà l’offerta formativa e il conseguimento dei titoli pubblicizzati,
lungi dall’avere valore legale in Italia, potrebbe condurre a riconoscimenti in Stati esteri;
i messaggi, inoltre, appaiono naturalmente in grado di raggiungere il pubblico italiano in
considerazione della lingua utilizzata, anche se si tratta della lingua ufficiale della Repubblica di
San Marino;
la costruzione dei siti, e, in particolare, i frequenti riferimenti ai riconoscimenti dei titoli e alle
normative che ne disciplinano la validità, insieme alla pubblicizzata offerta di corsi, rafforza il
convincimento sulla qualifica dell’operatore quale Università privata abilitata al rilascio di titoli
aventi valore legale.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
I messaggi in esame lasciano intendere che attraverso la frequenza dei corsi universitari e di
specializzazione post-lauream organizzati da EIT anche i consumatori italiani possono conseguire
dei titoli di studio quali lauree a distanza, lauree master, dottorati USA.
Come emerge dalle risultanze istruttorie, EIT non è una università che rilascia titoli aventi valore
legale, né secondo l’ordinamento sanmarinese né secondo l’ordinamento della Repubblica Italiana,
ed opera nell’ambito della Repubblica di San Marino nella qualità di soggetto erogatore di corsi di
formazione privati nonché, sulla base di accordi di partenariato con alcune istituzioni di
formazione extraeuropee ed extracomunitarie, rilascia titoli di studio universitari in nome e per
conto delle istituzioni in questione, validi nell’ambito degli ordinamenti di appartenenza di queste
ultime.
I messaggi de quibus, in quanto recanti l’affermazione di un’offerta di corsi universitari volti al
conseguimento di titoli accademici validi e legali, appaiono in grado di orientare indebitamente le
scelte dei consumatori, in considerazione delle potenzialità induttive in errore dei termini
corrispondenti a titoli accademici aventi valore legale in Italia.
Lungi da quanto sostenuto dall’operatore pubblicitario, l’inserzione in più parti dei siti della
disciplina dei titoli accademici aggrava tale effetto confusorio, perché appare idonea a confondere
ulteriormente il destinatario ingenerando il convincimento che i titoli di tali università estere
possano in qualche modo essere poi riconosciuti in Italia.
I messaggi in esame sono idonei, altresì, a trarre in errore i destinatari in relazione alla qualifica
dell’operatore pubblicitario, in quanto nei messaggi EIT viene impropriamente definita come
istituzione di cultura universitaria.
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, può pertanto concludersi che i messaggi aventi
ad oggetto la possibilità di ottenere titoli accademici attraverso l’EIT appaiono idonei ad indurre in
errore le persone cui sono rivolte o da essi raggiunte sulle caratteristiche dei titoli conseguibili
mediante l’attività formativa svolta dal medesimo Istituto, nonché sulla qualifica dell’operatore
pubblicitario, lasciando intendere, contrariamente al vero, che essi abbiano valore legale in Italia.
A causa della loro ingannevolezza, detti messaggi paiono suscettibili di pregiudicare il
comportamento economico dei destinatari, inducendo erronei convincimenti relativamente alla
valutazione dell’offerta formativa pubblicizzata anche rispetto a offerte alternative, sulla base di
una erronea percezione della rilevanza dei titoli di studio conseguibili.
VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che
accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri
individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26,
comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione,
dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente,
nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
In particolare, con riguardo alla gravità dell’infrazione si tiene conto dell’importanza
dell’operatore, della penetrazione del mezzo di diffusione del messaggio che, nel caso di specie, in
ragione della modalità di diffusione, è suscettibile di aver raggiunto potenzialmente un ampio
numero di consumatori.
Si deve, infine, valutare la durata di diffusione dei messaggi che nel caso di specie risulta essere
stata quanto meno di un paio di mesi.
Considerati tali elementi, la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare a carico dell’European
Institute of Technolgy può essere determinata nella misura di 11.600 € (undicimilaseicento) euro.
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
che i messaggi pubblicitari in esame sono idonei a indurre in errore i consumatori in ordine alle
caratteristiche dei servizi promossi e alla qualifica dell’operatore pubblicitario, potendo, per tale
motivo, pregiudicarne il comportamento economico;
DELIBERA
a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente provvedimento, diffusi
dall’European Institute of Technology con sede nella Repubblica di San Marino, costituiscono, per
le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi
degli artt. 19, 20, e 21, lettere a) e c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore
diffusione.
b) che viene comminata all’European Institute of Technology con sede nella Repubblica di San
Marino. una sanzione amministrativa pecuniaria di 11.600 € (undicimilaseicento) euro.
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al
concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste
Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per
la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza
alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000
euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di
impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi
dell’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

Labels: