osservatorio universitario europeo

Friday, March 24, 2006

ESE RINVIO A GIUDIZIO

da un articolo di:
la nazione di viareggio del 9 marzo 2006
TRIBUNALE IL 26 APRILE
RINVIATI A GIUDIZIO I VERTICI DELLA ESE PER LE LAUREE FALSE.
E' stato fissato per il prossimo 26 aprile il poocesso contro i vertici della ESE,European School of Economics di Capezzano Pianore ( con sede nella principesca villa Borbone) responsabile-per la Procura- di avere rilasciato lauree false ai propri studenti.Il rinvio a giudizio è stato deciso dal gip Simone Silvestri al termine dell'udienza preliminare.La spinosa vicenda era nata per gli esposti presentati a piu riprese da alcuni studenti iscritti alla ESE che-al momento di presentare la domanda di rinvio del militare si vedevano respinte le richieste per la " non validità del corso universitario delle lauree".
Alcune decine i giovani che avevano denunciato il caso ma non tutti si sono costituiti parte civile."Daremo battaglia" ha confermato il legale della ESE l'avv.Roberto Orlandi: "la Corte Europea di Giustizia ha riconosciuto la validità dei corsi di laurea".E' stato dimostrato come la european school di Vapezzano Pianore non rilasciava lauree in maniera diretta visto che non era altro che un college,la proiezione italiana della Nottingham Trent University inglese.

http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2006/03/09SIF4051.PDF

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Monday, March 06, 2006

LEIBNIZ UNIVERSITY

PI4900 - UNIVERSITA' LEIBNIZ
Provvedimento n. 15203
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2006 ha comminato la sanzione pecuniaria di 25'000 euro per non aver la Leibniz ottemperato al precedente provvedimento che riteneva il sito internet ingannevole ,con riferimento alla qualifica di "università" e ai titoli conferiti senza alcun valore legale in italia.

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UNIMEUR UNIVERSITA TELEMATICA MARIO MAZZUCA

Aperto il provvedimento per contestare l'inottemperanza al provvedimento con il qualel'Autorità garante della pubblicità ha ritenuto i contenuti del sito unimeur ingannevole ,in quanto la stessa si definisce senza alcuna autorizzazione università e i titoli conferiti come lauree.

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Wednesday, March 01, 2006

ESE RESPINTA LA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 25 gennaio 2006Reiezione, al sig. Baffa Massimiliano, della domanda diriconoscimento di titolo di studio estero, quale titolo abilitanteper l'esercizio in Italia della professione di dottorecommercialista. IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivantidall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazionedella direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad unsistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superioreche sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazionedella direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,relative al sistema generale di riconoscimento delle qualificheprofessionali; Vista l'istanza del sig. Baffa Massimiliano, nato a Cotronei (KR)il 6 agosto 1971, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensidell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo il riconoscimentodel proprio titolo di «Bachelor of Arts - International Business»rilasciato da «The Nottingham Trent University» congiuntamente alla«European School of Economics (ESE)» (Regno Unito), in data 23 luglio1999, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professionedi dottore commercialista; Viste le note del M.A.E. del 5 dicembre 1999 e del M.U.R.S.T.dell'8 gennaio 2001, che evidenziano come l'accordo di tipoprivatistico con cui «The Nottingham Trent University» ha affidato losvolgimento di corsi universitari alla «European School of Economics»non ha alcuna efficacia giuridica; Vista la nota del Consolato Generale d'Italia a Manchester del16 gennaio 2001, da cui si evince che «The Nottingham TrentUniversity» ha istituito un rapporto di franchising con la «EuropeanSchool of Economics», che e' una istituzione privata anche in GranBretagna e non appare nella pubblicazione annuale «The EducationAuthority Directory» pubblicata da The School Government PublishingCompany Ltd; Vista la delibera dell'Autorita' Garante della Concorrenza e delMercato del 14 dicembre 2000, che - oltre a sottolineare che ladirettiva 89/48/CEE, e quindi il decreto legislativo n. 115/1992, nonriguardano il riconoscimento di meri titoli accademici conseguitiall'estero - ha disposto la pubblicazione di una dichiarazionerettificativa di messaggi ritenuti «pubblicita' ingannevole»,precisando in particolare che in realta' i titoli rilasciati dallasocieta' ESE International Ltd ed ISMAN S.r.l. «non sono ammessi alriconoscimento in Italia ai sensi del decreto legislativo n.115/1992»; Preso atto che in data 29 marzo 2001 a questo Ufficio venivanotificato il ricorso al TAR Lazio inoltrato dal richiedente al finedi ottenere da questo stesso Ufficio un provvedimento in relazionealla pratica di riconoscimento in corso; Considerato che, in assenza delle integrazioni documentali piu'volte richieste al sig. Baffa, e alla luce degli atti prodottidall'interessato stesso, il richiedente non risulta essere inpossesso del titolo professionale di dottore commercialista nel RegnoUnito, e che pertanto non sussitono comunque gli estremi perprocedere al riconoscimento ai sensi dell'art. 1 del decretolegislativo n. 115/1992; Preso atto della sentenza n. 7922/05 Reg. Sent., emessa il13 luglio 2005 dal Tribunale amministrativo del Lazio, sezione prima,e comunicata a questo Ministero in data 12 ottobre 2005, che haaccolto il ricorso ritenendolo fondato e, per l'effetto, ha annullatol'impugnato decreto del Ministero della giustizia del 28 maggio 2001,in quanto emesso in violazione dell'art. 12 del decreto legislativon. 115/1992; Preso atto che, in adempimento alla su indicata sentenza, l'istanzadell'interessato e' stata esaminata nella conferenza di servizi del15 dicembre 2005; Viste le determinazioni della conferenza di servizi sopra indicata,in cui dopo aver accuratamente riesaminato tutta la documentazioneagli atti, si e' ritenuto di confermare il precedente parere, inquanto l'interessato non aveva dimostrato il possesso del titoloprofessionale, come richiesto dalla direttiva citata; Sentito il parere del rappresentante di categoria nella sedutasopra indicata; Decreta: La domanda del sig. Baffa Massimiliano, nato a Cotronei (KR) il6 agosto 1971, cittadino italiano, diretta ad ottenere l'accesso allaprofessione di dottore commercialista in Italia, per le ragioniesposte in motivazione, e' respinta. Roma, 25 gennaio 2006 Il direttore generale: Mele

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