osservatorio universitario europeo

Thursday, March 15, 2007

UNIVERSITA AMBROSIANA CONDANNATA

La Università Ambrosiana è stata condannata dall'Autorità arante per la Concorrenza ed il Mercato alla sanzione di euro 20.100 per pubblicità ingannevole.
Si presenta infatti come università invece essa non ha alcun riconoscimento il Italia ed i titoli rilasciati non hanno alcun valore legale

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Thursday, February 15, 2007

LUMUCI LIBERA UNIVERSITAS MULTIDISCIPLINARE

LUMUCI è stata condannata dall'Antitrust al pagamento della sanzione di euro 10'000 con provvedimento n.16405 del 25 gennaio 2007 per non aver ottemperato al provvedimento n.24 maggio 2006 che vietava la diffusione del sito www.lumuci.org perchè ritenuto ingannevole.
La LUMUCI non è riconosciuta come università e i titoli conferiti non hanno alcun valore legale.

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Wednesday, October 25, 2006

NUOVA UNIVERSITA DEL CINEMA CONDANNATA

PI5343 - NUOVA UNIVERSITA' DEL CINEMA E DELLA TELEVISIONE
Provvedimento n. 16047
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 4 ottobre 2006 ha condannato la NUC alla sanzione di euro 9'100 per pubblicità ingannevole con riferimento all'uso del termine "università".
La NUC non è riconosciuta ed i titoli rilasciati non hanno valore legale in Italia.

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Tuesday, October 17, 2006

UNIVERSITA UNIMEUR CONDANNATA

Con provvedimento n. 16004 del 27 settembre 2006 l'Autorità garante della concorrenza ed il mercato ha condannato la università UNIMEUR per inottemperanza a due diversi procedimenti precedenti ,che avevano giudicato il sito internet come messaggio ingannevole,alla sanzione pecuniaria di euro 21'000.
La UNIMEUR non è una università riconosciuta in Italia ed i titoli conferiti non hanno alcun valore legale.

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Wednesday, September 13, 2006

UNIVERSITA JEAN MONNET CONDANNATA

L'Autorità garante della concorrenza di Roma ha deliberato con provvedimento IP3 del 25 agosto 2006, che il comportamento dell’associazione Université Européenne Jean Monnet, consistito nell’aver violato la delibera del 23 febbraio 2005 n. 14099 costituisce inottemperanza a quest’ultima; ( divieto di diffondere un messaggio considerato inagnnevole)
che, per tale comportamento, venga comminata alla Université Européenne Jean Monnet una sanzione amministrativa pecuniaria di 12.000 € (dodicimila euro).

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Saturday, September 02, 2006

ESE EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS

Ancora una condanna per Ese European School of Economics.
L'antitrust di Roma ha condannato ESE per non aver rispettato la decisione precedente che riconoscendo l'ingannevolezza dei messaggi pubblicitari vietava la loro ulteriore diffusione.
LA ESE invece continua a dichiararsi university college e presenta i titoli come riconosciuti in Italia.In realtà essa non è una università ed i titoli non sono automaticamente riconosciuti in Italia.
La ESE è stata condannata alla sanzione di euro 15.000

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ASSOCONSULENZA CONDANNATA

Assoconsulenza condannata dall'antitrust di Roma per pubblicità ingannevole al pagamento della sanzione di euro 23.100.
Essa presentava i servizi di una sedicente università ISFOA in realtà una scuola che conferisce titoli senza alcun valore legale.
Per leggere la sentenza www.agcm.it

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TARGET BUSINESS SCHOOL CONDANNATA

Target Business School di Maurizio Biffoni è stata condannata dall'antitrust di Roma con provvedimento del 8 agosto al pagamento della sanzione di euro 9.100 per pubblicità ingannevole.
Essa si presenta come università in realtà essa non è una università ed i titoli conferiti non hanno alcun valore legale.
Per leggere la sentenza www.agcm.it

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UNIVERSITA ISFOA CONDANNATA

Università ISFOA condannata per pubblicità ingannevole dall'antitrust con provvedimento del 8 agosto alla sanzione di euro 33.100.Contrariamente al vero si presenta come università,in realtà essa non è una università ed i titoli conferiti non hanno alcun valore legale.

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Monday, July 10, 2006

EIT EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY-CUESA

PI5122 - WWW.EIT-UNIV.NET
Provvedimento n. 15629
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 21 giugno 2006;
SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del
consumo;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;
VISTO il provvedimento del 22 dicembre 2005, con il quale è stata disposta la sospensione
provvisoria del messaggio pubblicitario ai sensi dell’art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo n.
206/05;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richiesta di intervento pervenuta in data 9 dicembre 2005, un consumatore ha segnalato la
presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, del
messaggio pubblicitario diffuso da European Institute of Technology CUESA – Centro
universitario europeo di studi avanzati, con sede in Rimini, alle pagine web:
http://www.eit-univ.net;
http://www.eit-univ.net/index.php?body=dottorati.php&title=Dottorati USA;
http://www.eit-univ.net/index.php?body=conseguire_laurea.php&title=Conseguireunalaurea;
http://www.eit-univ.net/index.php?body=chi_siamo.php&title=Chisiamo, rilevate in data 2
dicembre 2005, volto a promuovere attività di formazione universitaria.
Nella richiesta di intervento si evidenzia che il messaggio sarebbe ingannevole in quanto tramite
l’utilizzo dei termini “politecnico”, “centro universitario”, “lauree, corsi di laurea, conseguire una
laurea, laurea a distanza, specializzazione post-laurea europea, autentico master”, “apostille”,
indurrebbe il consumatore a ritenere che EIT-CUESA sia un’università riconosciuta in Italia e che i
titoli offerti abbiano valore legale e siano spendibili come tali in Italia e in Europa, attraverso una
affiliazione con università americane ed europee che li accetterebbero e riconoscerebbero. Al
contrario, né EIT-CUESA, né le altre università citate hanno ottenuto alcuna autorizzazione ad
operare e a definirsi Università/Ateneo dal Ministero dell’Università e dell’Istruzione, né sono
state autorizzate come filiazioni di università straniere.
II. MESSAGGIO
Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste in alcune pagine del sito internet
www.eit-univ.net che, sotto l’intestazione “European Institute of Technology”, comprendente il
logo dell’istituto, che contiene anche la dicitura “Un Politecnico formativo per la Regione Europa
– accreditato IARU”, riportano i link alle varie sezioni del sito, tra i quali “Conseguire una
laurea”, “Laurea a distanza”, “Master Degree”, “Dottorati USA”, “Scienze Olistiche”,
“Collaborazioni internazionali”.
Le pagine forniscono informazioni sull’“istituzione di formazione universitaria non tradizionale” e
su come “Conseguire una laurea o un autentico Master”, “a chi sono rivolti i corsi di laurea esteri”,
“informazioni generali sui corsi, il Degree Doctor”, precisando, inoltre, che “tutti i titoli possono
essere corredati con l’Apostille o con la vidimazione del Segretario di Stato Americano, quanto a
garanzia della legalità del documento”.
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
In data 14 febbraio 2006 è stato comunicato al segnalante, e all’“European Institute of Technology
– CUESA”, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Titolo III,
Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa,
precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di
intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del citato Decreto Legislativo, con
riguardo alle qualifiche dell’operatore pubblicitario e alle caratteristiche dei titoli rilasciati.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
a) Richiesta di informazioni all’operatore
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto all’European
Institute of Technology - CUESA, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 5, comma
2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti:
l’attività di formazione svolta in Italia da European Institute of Technology – CUESA, con sede a
Rimini, con particolare riferimento alle autorizzazioni di cui è in possesso;
i corsi di formazione effettuati in Italia;
il valore legale dei titoli rilasciati alla fine dei corsi;
la programmazione pubblicitaria e della campagna a cui il messaggio è riconducibile.
b) Provvedimento relativo all’onere della prova
In data 2 maggio 2006 è stato chiesto all’operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 26, comma 4, del
Decreto Legislativo n. 206/05, di fornire prove sull’esattezza materiale dei seguenti termini
contenuti nel messaggio segnalato:
“Politecnico”;
“Centro universitario”;
“Lauree, corsi di laurea, conseguire una laurea, laurea a distanza”;
“Specializzazione post-laurea europea”;
“Autentico master”;
“Apostille”;
In particolare, con riferimento alle suddette affermazioni, è stato chiesto di dimostrare attraverso
l’invio di idonea documentazione:
lo status giuridico dell’EIT-CUESA, specificando se, ed in base a quali norme o riconoscimenti
amministrativi essa sia autorizzata ad organizzare corsi universitari e/o specializzazioni post laurea
ed a rilasciare il titolo di “Doctor”;
l’attività di formazione svolta in Italia da EIT-CUESA, con sede a Rimini, con particolare
riferimento alle autorizzazioni di cui è in possesso;
i corsi di formazione effettuati in Italia;
le modalità di funzionamento dell’EIT-CUESA, in particolare l’organizzazione dei corsi, nonché la
lista dei docenti, il luogo di svolgimento dei corsi e degli esami, il numero degli iscritti;
le possibilità occupazionali conseguite da ex allievi che hanno conseguito i titoli rilasciati
dall’EIT-CUESA;
la possibilità di iscrizione ad un albo professionale europeo;
il valore legale dei titoli rilasciati alla fine dei corsi.
c) Memorie dell’E.I.T. - CUESA
Con memorie pervenute nelle date 17 e 22 maggio 2006, l’“European Institute of Technology –
CUESA” ha evidenziato quanto segue:
l’E.I.T-CUESA ha oscurato il proprio sito a partire dal 19 maggio 2006, al fine di procedere ad un
suo aggiornamento;
l’E.I.T. – CUESA è un’associazione senza fine di lucro costituita nel dicembre 2005 in Rimini;
l’associazione non organizza corsi universitari e/o specializzazioni post-lauream, né rilascia il
titolo di “Doctor”;
le pagine web oggetto di segnalazione specificano che “l’E.I.T. – CUESA” non rilascia lauree, ma
esegue solo preparazione, formazione e coordinamento con i Campus e i Centri associati; le
lauree o i Degree vengono rilasciati (dopo aver superato i relativi esami) dalle Università
americane o europee per le quali gli allievi vengono preparati”;
il titolo di “Doctor” può essere utilizzato dalla persona che abbia conseguito una laurea o Degree
presso le università straniere con cui l’E.I.T.- CUESA è affiliata, a condizione che tale titolo sia
riportato in lingua originale ed indicato per esteso;
il sito specifica che “la possibilità di fruizione del titolo accademico estero non significa che il
titolo è equipollente o riconosciuto in Italia”;
ad oggi l’E.I.T – CUESA non ha svolto alcun corso di formazione;
nessuna specifica autorizzazione è richiesta per l’attività di formazione che l’E.I.T – CUESA
dovrebbe svolgere;
ad oggi l’E.I.T – CUESA non ha ricevuto alcuna iscrizione ai propri corsi, infatti, il sito contiene
solo una lista di docenti disponibili per i corsi di formazione;
non ci sono, quindi, ex allievi e, in ogni caso, l’E.I.T – CUESA non ha mai promesso e/o indicato
specifiche prospettive occupazionali;
nel sito in esame non c’è alcuna indicazione circa la possibilità di iscriversi ad un albo
professionale europeo, infatti in esso si specifica che “I titoli rilasciati dalle università americane
con le quali operiamo non sono equipollenti alle lauree italiane e non sono riconoscibili ai fini
dell’iscrizione agli Ordini professionali”;
l’E.I.T – CUESA non rilascia alcun titolo alla fine dei corsi, perché tali titoli sono rilasciati dalle
università straniere, americane e/o europee, cui essa è affiliata, ma i predetti titoli sono stati
riconosciuti e accettati da alcune università europee;
il messaggio segnalato è stato riportato in modo lacunoso e parziale, in quanto il segnalante ha
artificiosamente depositato solo alcune pagine del sito, mentre una visione globale del sito stesso
conduce a conclusioni opposte;
il destinatario del messaggio in esame non è il consumatore più sprovveduto, ma quello
mediamente qualificato;
la home page del sito specifica che i corsi offerti sono “Corsi di formazione per lauree e
specializzazioni post-laurea non italiani, ma presso università estere legalmente autorizzate dai
loro stati”, inoltre, “Si noti che l’European Institute of Technology non rilascia lauree di nessun
genere. Sono le università estere che le rilasciano” e ancora “Dichiarare che i Degree di queste
università USA sono legali in America, autorizzate e con Apostille governativo , dal titolo fruibile
in originale, ma non sono riconosciute in Italia ai fini professionali rappresenta la nostra onestà e
integrità professionale”;
già dalla home page è evidente che l’E.I.T – CUESA non rilascia lauree di nessun genere, in
quanto sono le università straniere che le rilasciano e tali lauree non sono riconosciute in Italia;
cliccando sul link “Conseguire una laurea”, si apre una finestra nella quale compare un paragrafo
denominato “Riconoscimento del titolo americano”, nel quale si legge: “I titoli rilasciati dalle
Università americane con le quali operiamo non sono equipollenti e non sono riconoscibili ai fini
dell’iscrizione agli Ordini professionali […]”;
cliccando sul link “Chi siamo”, si apre una finestra composta da tre pagine, in una delle quali il
paragrafo “Alcune essenziali precisazioni” chiarisce che “l’E.I.T – CUESA è altamente
specializzato nella realizzazione di progetti formativi volti alla preparazione degli studenti per le
lauree estere” e “l’E.I.T – CUESA non rilascia lauree, ma esegue solo preparazione, formazione e
coordinamento con i campus e i centri associati; le lauree o i Degree vengono rilasciati (dopo
aver superato i relativi esami) dalle università americane o europee per le quali gli allievi
vengono preparati”;
relativamente all’uso del termine “Apostille” in una nota in grassetto ben visibile dall’utente si
specifica che “I titoli accademici ottenuti all’estero pur non essendo equipollenti a quelli italiani,
sono sempre titoli di studio, a volte riconosciuti in altri paesi europei, specie quando sono
corredati dal documento chiamato APOSTILLE. Con tale documento i titoli possono essere
riconosciuti in tutti gli Stati che hanno firmato la convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. Il
riconoscimento legale non significa però il riconoscimento professionale del titolo; in altre parole,
il titolo non è riconosciuto equipollente a quelli italiani […]”;
“Apostille” non significa riconoscimento professionale del titolo;
in nessuna delle pagine segnalate l’E.I.T – CUESA si autodefinisce Università o Ateneo o vanta il
possesso di specifiche autorizzazioni da parte del Ministero competente;
l’E.I.T-CUESA è un’associazione costituita di recente e non ha ancora svolto alcuna attività,
dunque il messaggio non ha avuto alcun effetto sul mercato né ha recato alcun pregiudizio al
consumatore.
In data 10 maggio 2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai
sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso sulla rete Internet, in data
23 maggio 2006 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai
sensi dell’art. 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto in termini, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame
costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto
Legislativo n. 206/05, in quanto la veridicità delle affermazioni contenute nel messaggio segnalato
non risulta dimostrata, atteso che la documentazione trasmessa dall’operatore pubblicitario in data
17 maggio 2006, in risposta al provvedimento adottato ai sensi dell’art. 26, comma 4, del predetto
Decreto Legislativo, non appare idonea a comprovare l’esattezza materiale delle affermazioni
contenute nel messaggio stesso, perché insufficiente e incompleta.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
In via preliminare, appare necessaria una disamina del quadro normativo vigente in Italia.
La denominazione “Università” è riservata, infatti, per legge, ai sensi dell’articolo 10, comma 1,
del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, recante “Misure urgenti per l’Università”, convertito con
modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, alle università statali ed a quelle non statali
riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale. L’articolo in esame dispone, infatti, che “le
denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere
usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi
valore legale a norma delle disposizioni di legge”. Allo stesso modo i titoli di studio universitari e
le qualifiche accademiche sono soltanto quelli previsti per legge (individuati, in via primaria, dalla
legge 13 marzo 1958, n. 262, recante “Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e
simili”, e, in particolare, dall’articolo 1, volto a disporre che “le qualifiche accademiche di dottore,
compresa quella honoris causa, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero
docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge” e
dall’articolo 1 della legge, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, 19 novembre
1990, n. 341) e possono essere conferiti, con le modalità e nei casi indicati dalla legge stessa,
esclusivamente dalle istituzioni universitarie statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi
valore legale (articolo 2 della legge n. 262/58 e articolo 1, punti 1. e 2. del R.D., recante “Testo
unico delle leggi sull’istruzione superiore”, 31 dicembre 1933, n. 1592).
Ai sensi dell’art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4 –Filiazioni in Italia di Università straniere,
qualora l’E.I.T. - CUESA fosse autorizzata a svolgere attività in Italia, dovrebbe comunque
adempiere a quanto previsto dalla citata norma, che, tra l’altro, obbliga a svolgere in Italia
esclusivamente parte dei corsi già istituiti presso la sede straniera e solo a studenti iscritti
all’università madre.
Quanto all’utilizzabilità in Italia di titoli di studio conseguiti all’estero, in linea generale nessun
titolo accademico o professionale straniero ha di per sé un valore legale o può essere
automaticamente usato in Italia ai fini dell’esercizio delle professioni regolamentate.
Esso costituisce, infatti, qualora sia stato legittimamente ottenuto in uno Stato membro
dell’Unione europea o in uno Stato terzo, requisito indispensabile, ma non sufficiente, per
esercitare la professione nel nostro Paese, in quanto detto titolo deve essere prioritariamente
riconosciuto in Italia da una competente autorità. Il riconoscimento, secondo le necessità e i
requisiti dell’interessato, può essere conseguito seguendo due percorsi.
Con riguardo all’equipollenza di titolo accademico straniero, i cittadini italiani o stranieri possono
chiedere presso una qualunque Università italiana l'equipollenza di un titolo accademico acquisito
all'estero, se questo è analogo ad uno dei titoli conferiti da detta Università. In base alla Legge 11
luglio 2002, n. 148 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997,
l'autorità competente per il conferimento dell'equipollenza è il Consiglio di Corso di Laurea di
ogni Università, che, prendendo in considerazione ogni singolo curriculum, può dichiarare
l'equipollenza del titolo accademico straniero con quello da essa conferito, oppure stabilire
l'ammissione del richiedente al corso equivalente, con un parziale riconoscimento degli esami.
L'equipollenza è invece automatica quando esistono accordi bilaterali o convenzioni internazionali
che stabiliscono la conversione dei titoli accademici (esempio Italia-Austria).
I cittadini europei ed extracomunitari residenti in Italia possono richiedere l'equipollenza
direttamente all'Università. I cittadini extracomunitari residenti all'estero devono inviare la loro
richiesta di equipollenza alle Rappresentanze Diplomatiche Italiane competenti per territorio.
L’equipollenza del titolo accademico non costituisce di per sé abilitazione professionale, ma
conferisce soltanto il diritto di fregiarsi dell’equivalente titolo italiano, di proseguire gli studi per
conseguire, ad esempio, un’altra laurea o un dottorato, di partecipare a concorsi pubblici ove detto
titolo sia requisito indispensabile e di conseguire l’esame di Stato per ottenere l’abilitazione
professionale.
Con riguardo al riconoscimento professionale di titolo straniero, se nel Paese che l’ha rilasciato, il
titolo accademico si configura come "formazione regolamentata" ai sensi della direttiva CEE n. 19
del 14 maggio 2001, o costituisce abilitazione professionale da solo o unito ad altri requisiti, il
cittadino italiano o straniero che ha conseguito all’estero detta abilitazione, può richiederne il
riconoscimento rivolgendosi ad amministrazioni dello Stato ai sensi della direttiva 1989/48/CEE
trasposta in Italia dal Decreto Legislativo n. 115/92, come modificato dal Decreto Legislativo n.
277/03, sempre che siano soddisfatti tutti i requisiti di cui alla suddetta direttiva.
Nel caso in cui il titolo accademico sia stato conseguito in un Paese che non regolamenta la
professione e non sia annoverabile fra le formazioni regolamentate ai sensi della direttiva CEE n.
19 del 14 maggio 2001, il riconoscimento può essere concesso ugualmente previo il requisito
ulteriore di anni di esperienza professionale maturati in uno Stato membro che non regolamenta la
professione. Il legislatore italiano ha esteso questa deroga anche ai cittadini extracomunitari.
Il decreto di riconoscimento è nominale e deriva da una valutazione caso per caso. Esso può,
quindi, consentire al migrante l’iscrizione diretta agli albi oppure può subordinare l’iscrizione al
superamento di idonee misure compensative. Il riconoscimento del titolo ai sensi della direttiva
89/48/CE è conferito esclusivamente ai fini professionali e non stabilisce alcuna equivalenza del
titolo accademico con l’omologo titolo accademico italiano. Laddove al migrante sia
specificatamente richiesto il titolo accademico, egli dovrà procedere all’ottenimento
dell’equipollenza.
I titoli di studio e professionali di cui si chiede il riconoscimento, nonché la certificazione di cui al
punto 7, devono essere presentati in copia autentica di originale che risulti già legalizzato a cura
della competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui è stato formato
il documento, salvi i casi di esonero previsti da accordi e convenzioni internazionali.
Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, l'originale del titolo (di cui si
presenta la copia autentica) dovrà risultare provvisto del timbro “Apostille” a cura della
competente Autorità locale.
Queste disposizioni sono ispirate all’evidente finalità di evitare che si ingenerino confusioni tra
soggetti abilitati a rilasciare diplomi di laurea aventi valore legale ai sensi della normativa italiana
ed altri istituti formativi, che, indipendentemente dalla qualità dell’istruzione impartita, tale
abilitazione non posseggano.
Per il consumatore italiano, pertanto, i termini università e laurea, oltre ad essere giuridicamente
pregnanti, sono carichi di indiscutibili valenze storico-culturali, immediatamente connessi come
sono ad enti ed istituzioni che da tempo caratterizzano, non solo sul piano culturale, la vita e la
società italiana; possiedono cioè una forza evocativa loro propria che rimanda al valore legale dei
titoli rilasciati1.
Nel caso di specie, il messaggio oggetto della richiesta di intervento, utilizzando termini quali
“Politecnico”, “Centro universitario, lascia intendere che l’“European Institute of Technology –
CUESA” sia un’università riconosciuta e che, quindi, possa rilasciare titoli aventi di per sé valore
legale in Italia.
L’uso congiunto dei predetti termini e delle espressioni “Lauree, corsi di laurea, conseguire una
laurea, laurea a distanza”, “Specializzazione post-laurea europea”, “Autentico master”,
“Apostille” aggrava nei destinatari del messaggio l’effetto confusorio sulla valenza dei titoli
conseguibili all’esito dei corsi pubblicizzati.
Nel contesto complessivo del messaggio, l’indicazione riportata nel sito secondo la quale “I titoli
rilasciati dalle università americane con le quali operiamo non sono equipollenti alle lauree italiane
e non sono riconoscibili ai fini dell’iscrizione agli Ordini professionali”, non appare idonea ad
eliminare l’induzione in errore determinata dall’utilizzo dei termini “Politecnico” e “Centro
universitario”, che già di per sé appaiono prospettare la possibilità per il consumatore di studiare
presso una struttura accademica riconosciuta nell’ordinamento italiano e di conseguire, a seguito
della frequenza dei corsi pubblicizzati, un titolo avente valore legale in Italia.
L’effetto confusorio appare poi aggravato da quanto affermato nel messaggio circa l’apposizione
dell’“Apostille” sui titoli rilasciati, ovvero che “Con tale documento i titoli possono essere
riconosciuti in tutti gli Stati che hanno firmato la convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. Il
riconoscimento legale non significa però il riconoscimento professionale del titolo”, atteso che
l’“Apostille” è un timbro che, apposto sui documenti formati all’estero, ne certifica semplicemente
la conformità all’originale.
Come emerso dalle risultanze istruttorie, l’E.I.T. – CUESA è una semplice associazione privata che
si occupa di formazione ai fini del conseguimento di un titolo presso università straniere.
L’istituzione in oggetto, inoltre, non è autorizzata a svolgere attività in Italia in qualità di filiazione
di università straniere.
Pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene che il messaggio in esame sia
idoneo ad indurre nei consumatori un effetto confusorio in ordine alle qualifiche dell’operatore
pubblicitario e alle caratteristiche del servizio offerto, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il
comportamento economico.
1 Cfr., sul punto , Tar Lazio Sez. I. n.14655/2004
VII. SANZIONE
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che
accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri
individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26,
comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione,
dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente,
nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
In particolare, con riguardo alla gravità dell’infrazione si tiene conto dell’importanza
dell’operatore, della penetrazione del mezzo di diffusione del messaggio che, nel caso di specie, in
ragione della modalità di diffusione attraverso la rete Internet, è suscettibile di aver raggiunto
potenzialmente un ampio numero di consumatori.
Si deve, infine, valutare la durata di diffusione del messaggio che nel caso di specie risulta essere
stata quanto meno di un paio di mesi.
Considerati tali elementi, la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare all’associazione
European Institute of Technology- CUESA può essere determinata nella misura di 12.600
(dodicimilaseicento) euro.
Nel caso di specie sussiste anche la circostanza attenuante del comportamento posto in essere
dall’operatore per ridurre le conseguenze della violazione, avendo l’operatore pubblicitario
provveduto spontaneamente ad oscurare il sito contenente il messaggio oggetto di segnalazione,
nelle more del procedimento; si ritiene, pertanto, di irrogare all’associazione dell’European
Institute of Technology- CUESA con sede in Rimini una sanzione amministrativa pecuniaria nella
misura di 6.000 € (seimila euro).
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle
qualifiche dell’operatore pubblicitario e alle caratteristiche dei servizi pubblicizzati potendo, per
tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico;
DELIBERA
a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso
dall’associazione “European Institute of Technology – CUESA” con sede in Rimini costituisce, per
le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi
degli artt. 19, 20, e 21, lettere a) e c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore
diffusione.
b) che all’associazione ad “European Institute of Technology – CUESA” con sede in Rimini sia
irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 6.000 € (seimila euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagate entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al
concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste
Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per
la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell'art. 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla
presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa
per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.
26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione
del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

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