osservatorio universitario europeo

Monday, June 19, 2006

ACCADEMIA SHAKI CONDANNATA

PI4906 - ACCADEMIA DI SCIENZE UMANE SHAKI
Provvedimento n. 15527
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2006;
SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il “Codice del Consumo”,
pubblicato nel S.O. della G.U. - S.G. n. 235 dell’8 ottobre 2005, che ha abrogato, a far data dalla
sua entrata in vigore, il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dalla legge 6
aprile 2005, n. 49;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;
VISTO il proprio provvedimento del 22 giugno 2005, con il quale è stata rigettata l’istanza di
sospensione provvisoria del messaggio segnalato;
VISTO il proprio provvedimento del 4 gennaio 2006, con il quale ai sensi dell’art. 26, comma 4,
del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ha disposto che l'operatore pubblicitario fornisse
le prove ivi indicate sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richiesta di intervento pervenuta in data 29 marzo 2005, integrata con l’identificazione del
committente in data 26 maggio 2005, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai
sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, ora Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05,
del messaggio pubblicitario diffuso dall’Accademia di Scienza Umane Shaki SA, con sede a
Lugano (Svizzera - Canton Ticino), sul sito internet www.shaki.org in data 8 marzo 2005 alle ore
12.00, volto a promuovere i corsi da questa organizzati.
Nella richiesta di intervento si evidenzia che, per le affermazioni ivi contenute, il messaggio
sarebbe idoneo ad indurre il consumatore a ritenere che l’Accademia di Scienze Umane Shaki sia
una università autorizzata e riconosciuta in Svizzera, nonché in Italia, come soggetto in grado di
organizzare un corso di dottorato in scienze della comunicazione, rilasciare il titolo di dottore in
lingua italiana in diverse discipline liberamente utilizzabile in Italia; che tale titolo, contrariamente
al vero, grazie all’Apostille, sia riconosciuto come avente valore legale in tutti i paesi aderenti alla
conferenza dell’Aja, garantisca o comunque agevoli il conseguimento di un posto di lavoro, possa
portare all’iscrizione in albi professionali, abiliti all’esercizio come professionista di una
professione regolamentata.
II. IL MESSAGGIO
Nel messaggio oggetto di segnalazione, contenuto all’interno del sito internet
http://www.shaki.org, si afferma che l’Accademia di Scienze Umane Shaki offre un corso di studi
in Scienze della Comunicazione, un corso di studi in Filosofia e Tecniche del Management e della
Crescita Personale, nonché un corso di Formazione e Crescita Personale.
Il messaggio contiene, tra l’altro, espressioni come: “I Docenti sono stati scelti tra i migliori
insegnanti già presenti nelle Università Statali. Al termine dell'iter studiorum lo studente dovrà
presentare una Tesi su un argomento che avrà concordato con il proprio Tutor e discutere la stessa
presso la nostra sede di Lugano. La Tesi avrà un punteggio in 110 decimi e sarà riportato sul
Diploma di Dottore. La firma del Rettore-Direttore Didattico sul Diploma di Dottore sarà
autenticata da Notaio Svizzero e munita di Apostilla della Cancelleria di Stato del Canton Ticino.
Per convenzione il Documento è riconosciuto dagli Stati aderenti alla conferenza dell'Aia. Pertanto
il possessore può legalmente fruire della dicitura "dott." sui propri biglietti da visita, sulla propria
carta intestata e su eventuali altri documenti personali, con la chiara indicazione dell'origine
privata e nella lingua nella quale è stato conferito il Titolo di Studio. L'Accademia di Scienze
Umane Shaki rilascia il Titolo di Dottore in lingua Italiana”.
La pagina che presenta lo “Scopo del Corso di Studi” contiene affermazioni quali “Presentare il
lavoro svolto dai primi titolati alla Commissione della Comunità Europea e, in virtù delle nuove
norme in materia di studio e quindi del titolo acquisito, richiedere la formazione di un albo e di un
Ordine al fine di ottenere riconoscimento ed indipendenza della professione”.
Nella sezione “Ambiti occupazionali previsti dopo il conseguimento del Dottorato”, si legge:
“Potranno svolgere attività professionali in vari settori delle risorse umane, come consulente di
crescita personale e professionale in qualità di libero professionista. Presso diverse aziende
pubbliche e private. Potranno impiegarsi anche nell’industria culturale (editoria tradizionale e
multimediale, con particolare riferimento all’ambito umanistico, la linguistica computazionale e
integrata); nell’ambito dell’amministrazione e in Enti privati, nei settori dei servizi stampa e
pubbliche relazioni, promozione culturale, marketing e pubblicità creativa, pubblicistica tecnicoscientifica”.
Con riguardo alla figura di Dottore in Scienze della Comunicazione si afferma: “E’ il primo
professionista con il Dottorato nella disciplina specifica che opera nei diversi campi della
consulenza”.
Nella presentazione del corso di Studi in Scienze della Comunicazione è detto che: “Il Titolo di
Dottore in Scienze della Comunicazione offre quindi al professionista un specializzazione
prestigiosa che potrà spendere con i propri clienti, con le aziende ed in qualunque settore nel quale
la comunicazione sia presente. Non è possibile non comunicare!”; “L'Accademia di Scienze
Umane Shaki ha così deciso di proporre a chi è interessato all'acquisizione del titolo di Dottore in
Scienze della Comunicazione, di fruire per la prima volta in Europa di questa opportunità”; “Il
Senato Accademico ha studiato e posto in essere un Piano di Studi particolarmente interessante e
funzionale, senza lasciare spazio alle inutilità che alcune Università esigono invece dai loro
studenti”.
Nella sezione “Aspetti legislativi”, si afferma: “L’Accademia di Scienze umane Shaki fruisce del
diritto di libera attività economica sancito dalla Costituzione Federale Svizzera nell’art. 27 e
dall’art. 8 della Costituzione del Canton Ticino. Il Titolo di Studio rilasciato dall’Accademia
fruisce dell’iscrizione alla Cancelleria di Stato mediante Apostilla. Questa procedura permette il
riconoscimento del Documento presso tutti i paesi che hanno aderito alla convenzione dell’Aja,
Italia compresa. Si rende noto allo studente che ha conseguito il Titolo che dovrà specificarne la
provenienza (Accademia di Scienze Umane Shaki) ed il Paese in cui è stato rilasciato
(Confederazione Svizzera)”.
III. COMUNICAZIONE ALLE PARTI
In data 7 giugno 2005 è stata inviata al segnalante e all’Accademia di Scienze Umane Shaki, in
qualità di operatore pubblicitario, con sede a Lugano (Canton Ticino), la comunicazione di avvio
del procedimento, specificando che il messaggio segnalato sarebbe stato valutato ai sensi degli artt.
1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, con riguardo alle effettive caratteristiche dei servizi
pubblicizzati e alla qualifica dell’operatore pubblicitario.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto all’Accademia di
Scienze Umane Shaki SA, in qualità di operatore pubblicitario, di fornire, ai sensi dell’articolo 5,
comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, le seguenti informazioni e relativa documentazione:
1. indicare lo status giuridico dell’Accademia di Scienze Umane Shaki SA, specificando se, ed in
base a quali norme o riconoscimenti amministrativi da parte di Autorità Svizzere federali o
cantonali, in particolare da parte dell’Autorità del Canton Ticino, essa sia autorizzata ad
organizzare corsi di Dottorato e a rilasciare il titolo di Dottore;
2. con particolare riferimento al riconoscimento dei titoli di studio rilasciato dalla Accademia di
Scienze Umane Shaki SA, indicare in base a quale disciplina giuridica o riconoscimento
amministrativo tali titoli avrebbero valore legale in Italia, specificando in che modo l’apposizione
dell’Apostille ne consenta il riconoscimento presso tutti i paesi che hanno aderito alla
Convenzione dell’Aja;
3. illustrare le modalità di funzionamento dell’Accademia di Scienze Umane Shaki SA, come
l’organizzazione dei corsi, nonché la lista dei docenti, il luogo di svolgimento dei corsi, degli
esami e della discussione della tesi finale.
In data 28 settembre 2005 è stato chiesto al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca Scientifica (MIUR) di rendere noto se l’Accademia di Scienze Umane Shaki SA goda di
un qualche riconoscimento nell’ordinamento universitario e possa pertanto definirsi università,
nonché rilasciare titoli di studio di livello universitario o qualifiche accademiche aventi valore
legale in Italia.
A tale richiesta, il MIUR non ha fornito alcun riscontro.
In data 29 settembre 2005 è stato chiesto all’Ambasciata di Svizzera in Roma di rendere noto se
l’Accademia di Scienze Umane Shaki SA possa qualificarsi come università nell’ordinamento
svizzero, federale e/o cantonale e possa rilasciare titoli di studio di livello universitario aventi
valore legale in Svizzera.
A tale richiesta, l’Ambasciata di Svizzera in Roma non ha fornito alcun riscontro.
L’operatore pubblicitario, cui la comunicazione di avvio del procedimento e la contestuale
richiesta di informazioni risulta notificata in data 11 agosto 2005, secondo la documentazione fatta
pervenire dal Ministero degli Affari Esteri in data 12 dicembre 2005, non ha dato alcun seguito alla
richiesta di informazioni.
Pertanto, con provvedimento del 4 gennaio 2006, l’Autorità ha deliberato di richiedere
all’Accademia di Scienze Umane Shaki SA, ai sensi dell’art. 26, comma 4, del Decreto Legislativo
n. 206/05, di provare l’esattezza materiale delle affermazioni di fatto contenute nel messaggio
segnalato, riportate al punto II del presente provvedimento.
In particolare, con riferimento alle suddette affermazioni, è stato chiesto di dimostrare, attraverso
l’invio di idonea documentazione:
− lo status giuridico dell’Accademia di Scienze Umane Shaki SA, specificando se, ed in base a
quali norme o riconoscimenti amministrativi da parte di Autorità Svizzere federali o cantonali, in
particolare da parte dell’Autorità del Canton Ticino, essa sia autorizzata ad organizzare corsi di
Dottorato ed a rilasciare il titolo di Dottore;
− con particolare riferimento al riconoscimento dei titoli di studio rilasciato dalla Accademia di
Scienze Umane Shaki SA, indicare in base a quale disciplina giuridica o riconoscimento
amministrativo tali titoli avrebbero valore legale in Italia, specificando in che modo l’apposizione
dell’Apostille ne consenta il riconoscimento presso tutti i Paesi che hanno aderito alla
Convenzione dell’Aja;
− le modalità di funzionamento dell’Accademia di Scienze Umane Shaki SA, come
l’organizzazione dei corsi, nonché la lista dei docenti, il luogo di svolgimento dei corsi, degli
esami e della discussione della tesi finale;
− le possibilità occupazionali conseguite da ex allievi che hanno conseguito i titoli rilasciati
dall’Accademia di Scienze Umane Shaki SA;
− la possibilità di iscrizione ad un albo professionale europeo.
Il suddetto provvedimento risulta pervenuto all’Accademia di Scienze Umane Shaki SA in data 19
gennaio 2006.
A tale provvedimento l’Accademia di Scienze Umane Shaki SA non ha dato alcun riscontro.
In data 22 febbraio 2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai
sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
Nelle more del procedimento il messaggio non è stato più in diffusione.
Da una visura del sito segnalato, www.shaki.org, effettuata in data 8 maggio 2006, risulta che esso
è in costruzione.
V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso tramite internet, in data 14
aprile 2006 è stato richiesto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi
dell’articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto in data 18 maggio 2006 la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in
esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del
Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni:
− l’operatore pubblicitario non ha trasmesso alcuna documentazione a seguito della ricezione della
delibera adottata dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 4 gennaio 2006 e,
pertanto, non ha assolto l’onere probatorio circa l’esattezza materiale delle affermazioni riportate
nel messaggio;
− ai sensi dell’art. 26, comma 4, del Decreto Legislativo n. 206/05 i dati di fatto contenuti nel
messaggio pubblicitario in esame devono ritenersi inesatti e conseguentemente il messaggio deve
ritenersi ingannevole.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Il messaggio in esame lascia intendere ai destinatari di trovarsi di fronte ad un’università
riconosciuta nel Canton Ticino come tale, e in grado comunque di rilasciare, al termine dei corsi
reclamizzati, titoli aventi valore legale anche in Italia, attraverso l’utilizzo di espressioni come
“Diploma di Dottore”, “L'Accademia di Scienze Umane Shaki rilascia il Titolo di Dottore in
lingua Italiana”, “Il Titolo di Dottore in Scienze della Comunicazione offre quindi al professionista
un specializzazione prestigiosa”, “L'Accademia di Scienze Umane Shaki ha così deciso di
proporre a chi è interessato all'acquisizione del titolo di Dottore in Scienze della Comunicazione,
di fruire per la prima volta in Europa di questa opportunità”, “Il Senato Accademico ha studiato e
posto in essere un Piano di Studi particolarmente interessante e funzionale, senza lasciare spazio
alle inutilità che alcune Università esigono invece dai loro studenti”, “Ambiti occupazionali
previsti dopo il conseguimento del Dottorato: Potranno svolgere attività professionali in vari
settori delle risorse umane, come consulente di crescita personale e professionale in qualità di
libero professionista. Presso diverse aziende pubbliche e private. […]. nell’ambito
dell’amministrazione e in Enti privati, nei settori dei servizi stampa e pubbliche relazioni,
promozione culturale, marketing e pubblicità creativa, pubblicistica tecnico – scientifica”,
“Presentare il lavoro svolto dai primi Titolati alla Commissione della Comunità Europea e, in
virtù delle nuove norme in materia di studio e quindi del titolo acquisito, richiedere la formazione
di un Albo e di un Ordine al fine di ottenere riconoscimento ed indipendenza della professione”.
L’utilizzo nel contesto del messaggio delle citate espressioni è suscettibile di indurre i destinatari a
ritenere che l’operatore pubblicitario sia un’università privata abilitata al rilascio di titoli aventi
valore legale anche in Italia.
Nel caso in esame, in particolare, il contestuale utilizzo dei termini “Dottorato” e “Dottore”, le
vantate possibilità occupazionali anche presso amministrazioni ed enti pubblici, infatti, appaiono
in grado di creare un effetto confusorio con i titoli di studio italiani, così come l’enfasi posta sulla
procedura dell’Apostilla, che, lungi dal conferire valore di riconoscimento al titolo rilasciato, in
base alla Convenzione dell’Aja comporta solo il riconoscimento della conformità del documento al
suo originale.
Richiesto di dimostrare l’esattezza materiale delle affermazioni di fatto contenute nel messaggio,
riportate al punto II del presente provvedimento, l’operatore pubblicitario non ha fornito alcun
riscontro alla richiesta.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26, comma 4, del Decreto Legislativo n. 206/05, le
affermazioni di fatto contenute nel messaggio in esame devono quindi essere considerate inesatte.
Sulla base di tali considerazioni si ritiene pertanto che il messaggio sia idoneo a indurre in errore i
consumatori, potendone pregiudicare il comportamento economico. I destinatari potrebbero infatti
essere indotti a rivolgersi all’Accademia di Scienze Umane Shaki, con sede in Lugano, sul falso
presupposto di poter ottenere, da un’istituzione universitaria, titoli di studio aventi valore legale
anche in Italia.
Infine, si osserva che l’operatore pubblicitario ha provveduto a sospendere il messaggio oggetto di
contestazione, diffuso attraverso il sito www.shaki.org. Detta circostanza, tuttavia, non influisce
sull’accertamento della natura decettiva del messaggio in esame, rilevando eventualmente ai fini
della continuazione degli effetti dello stesso.
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alla
qualifica dell’operatore pubblicitario ed al valore legale dei titoli rilasciati dall’Accademia di
Scienze Umane Shaki SA, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso
dall’Accademia di Scienze Umane Shaki SA, con sede in Lugano (Svizzera - Canton Ticino),
costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità
ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a) e c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne
vieta l’ulteriore diffusione.
Ai sensi dell’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza
ai provvedimenti inibitori, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione
dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi
dell’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

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