osservatorio universitario europeo

Tuesday, January 10, 2006

Libera Università Internazionale della Nuova Medicina

PI5041 - WWW.UIM-PSICO.ORG
Provvedimento n. 15060
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2005;
SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;
VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del
consumo, con particolare riferimento alla normativa in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
VISTE le richieste di intervento pervenute in data 24 e 27 ottobre 2005, successivamente integrate
in data 30 novembre con le quali un consumatore ed un concorrente hanno segnalato la presunta
ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di un messaggio
pubblicitario diffuso attraverso il sito internet www.uim-psico.org dalla Società Medico
Psicologica S.r.l. con sede in Milano, volto a promuovere l’attività della Libera Università
Internazionale della Nuova medicina, ora Libera post-Università Internazionale della Nuova
Medicina;
VISTA l’istanza di sospensione provvisoria del messaggio presentata, ai sensi dell’art. 11, comma
2, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, contestualmente alle suddette richieste pervenute in data 24 e
27 ottobre 2005;
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti della Società Medico
Psicologica S.r.l. e dell’Università Internazionale “U.I.M.” del 1° dicembre 2005, con la quale tra
l’altro le parti sono state invitate a presentare memorie scritte e documenti da far pervenire entro e
non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima;
VISTE le memorie presentate dalla Società Medico-Psicologica S.r.l. e dalla Libera post-
Università Internazionale della Nuova Medicina in data 9 dicembre 2005, nelle quali si rappresenta
che i diplomi da essa rilasciati non hanno alcuna equipollenza con titoli rilasciati dalle università
statali o private-riconosciute, e che la denominazione dell’ente di formazione in oggetto è stata
modificata, in data 6 dicembre, in Libera post-Universtità Internazionale;
CONSIDERATO che il messaggio, per le espressioni in esso riportate, quali rettore, tesi, corsi di
specializzazione, albo è suscettibile di indurre i destinatari nell’erroneo convincimento che
l’Università Internazionale della Nuova Medicina sia a tutti gli effetti una Università autorizzata ad
operare nel territorio nazionale come riconosciuta e per tanto in potere di conferire titoli di studio
aventi valore legale;
CONSIDERATO che dai documenti trasmessi dalle parti in allegato alle suddette memorie, risulta
che la Libera post-Università Internazionale della Nuova Medicina, già Libera Università
Internazionale della Nuova Medicina, in realtà non ha ottenuto alcun riconoscimento pubblico, non
BOLLETTINO N. 51-52 DEL 9 GENNAIO 2006
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può rilasciare titoli avente valore legale ma svolge attività di formazione a titolo meramente
privato;
CONSIDERATO che il messaggio in esame è attualmente suscettibile di raggiungere soggetti che
potrebbero decidere di usufruire dei servizi di formazione offerti dalla Libera post-Università
Internazionale della Nuova Medicina, già Libera Università Internazionale della Nuova Medicina,
in qualsiasi momento, e non essere a conoscenza delle differenze esistenti tra corsi tenuti da
università statali o private riconosciute e corsi tenuti da Istituti che non godono di idoneo
riconoscimento legale;
RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da
avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che il messaggio
segnalato continui ad essere diffuso nelle more del procedimento di merito;
DELIBERA
la sospensione provvisoria del suindicato messaggio pubblicitario diffuso dalla società Medico-
Psicologica S.r.l, e dalla Libera post-Università Internazionale della Nuova Medicina, già Libera
Università Internazionale della nuova Medicina, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del Decreto
Legislativo n. 206/05 e dell’articolo 11, comma 2, del D.P.R. n. 284/03.
Ai sensi dell'art. 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla
presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa
per un periodo non superiore a 30 giorni.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.
26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento stesso.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.P.R. 284/03, la presente decisione di
sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura dell'operatore pubblicitario e che il
ricorso avverso il presente provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione
dello stesso. Dell'avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione l'operatore pubblicitario
deve dare immediata comunicazione all'Autorità. Si invitano pertanto la Società Medico-
Psicologica S.r.l. e la Libera post-Università Internazionale della Nuova Medicina, già Libera
Università internazionale della Nuova Medicina a dare comunicazione all'Autorità dell'avvenuta
esecuzione del presente provvedimento di sospensione e delle relative modalità entro 3 giorni
dall’esecuzione stessa.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà