osservatorio universitario europeo

Tuesday, December 20, 2005

EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS PROCEDIMENTO PER INOTTEMPERANZA

PI5015 - ESE EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS
Provvedimento n. 14969
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 30 novembre 2005;
SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, c.d. “Codice del consumo”, pubblicato nel
S.O. alla G.U. - S.G. n. 235 dell’8 ottobre 2005, che ha abrogato a far data dalla sua entrata in
vigore il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato da ultimo dalla legge 6
aprile 2005, n. 49;
VISTO l’articolo 26, commi 10 e 12, del citato Decreto;
VISTO in particolare l’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in base al quale,
in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli
effetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro e nei
casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa per
un periodo non superiore a trenta giorni;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTA la propria delibera n. 9010 del 14 dicembre 2000, con la quale è stata accertata
l’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari diffusi dalla European School of Economics
International Ltd, pubblicati sul “Corriere della Sera” del 17, 23 e 24 ottobre 1999, del 2 e 7
novembre 1999, del 7 dicembre 1999 e del 5 marzo 2000, e sull’inserto “Lavoro” dello stesso
quotidiano del 26 maggio 2000, nonché su “La Repubblica” del 30 novembre 1999, con i quali si
pubblicizzano i corsi di studio della European School of Economics (di seguito ESE);
VISTA la segnalazione del 27 settembre 2005, integrata con l’identificazione del committente il 20
ottobre 2005, inoltrata da un concorrente con riguardo al sito internet www.uniese.it, rilevato in
data 23 settembre 2005;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
Con provvedimento n. 9010 del 14 dicembre 2000 (PI3020 - ESE) l’Autorità ha deliberato che i
messaggi diffusi dalla ESE International Ltd, attraverso il “Corriere della Sera” del 17, 23 e 24
ottobre 1999, del 2 e 7 novembre 1999, del 7 dicembre 1999 e del 5 marzo 2000, e l’inserto
“Lavoro” dello stesso quotidiano del 26 maggio 2000, nonché attraverso “La Repubblica” del 30
novembre 1999, volti a promuovere i corsi di studio della ESE, costituivano una fattispecie di
pubblicità ingannevole. Dalle risultanze istruttorie, ed in particolare dalle informazioni rese dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, era emerso che la ESE non gode di alcun
riconoscimento o accreditamento in Italia, non potendo dunque qualificarsi come università.
Inoltre, i titoli dalla stessa rilasciati non sono riconosciuti in Italia e non sono, quindi, equipollenti
ai diplomi di laurea rilasciati da università statali o private riconosciute, non potendo pertanto
definirsi lauree ai sensi della normativa vigente in Italia.
L’Autorità, pertanto, aveva concluso che i messaggi in questione risultavano idonei a trarre in
errore i destinatari con riguardo alle reali qualifiche dell’operatore pubblicitario, nonché in
relazione alle affermazioni relative alle caratteristiche dei servizi offerti ed ai risultati con essi
conseguibili.

In data 27 settembre 2005, è pervenuta una segnalazione, successivamente integrata con
l’identificazione del committente il 20 ottobre 2005, nella quale un concorrente lamenta che il
messaggio diffuso dalla ESE sul sito internet www.uniese.it, rilevato il 23 settembre 2005 -
attraverso l’utilizzo della parola “Università”, nonché attraverso la presenza di espressioni quali
“le lauree conseguite presso la ESE sono riconosciute in Italia e worldwide; la ESE offre tre corsi
di Laurea quadriennali riconosciuti in Italia e in tutti i paesi d’Europa” e termini quali “rettore” e
“atenei” - attribuirebbe all’operatore una qualifica non corrispondente al vero, accreditando altresì
l’idea che lo stesso sarebbe abilitato al rilascio di titoli automaticamente riconosciuti
nell’ordinamento universitario nazionale.
Il messaggio segnalato, attraverso affermazioni del seguente tenore: “la ESE è una università
senza frontiere […]” attribuisce alla ESE la qualifica di “università”, rafforzando tale decodifica,
agli occhi del consumatore, con il riferimento al “Benvenuto del rettore” e agli “atenei” della ESE
stessa dislocati in varie città italiane (Roma, Milano e Lucca). Nel messaggio segnalato, inoltre,
quantomeno fino al 3 ottobre 2005, si fa riferimento al riconoscimento dei titoli ESE senza alcuna
precisazione circa il fatto che tale riconoscimento non può considerarsi automatico, ma deve essere
sempre rimesso ad una previa valutazione da parte delle istituzioni preposte nell’ambito
dell’ordinamento universitario italiano.
Il messaggio in questione, pertanto, nella versione in diffusione quantomeno dal 23 settembre al 3
ottobre 2005, pur se caratterizzato da ovvie differenze formali imputabili alla diversa natura del
mezzo di diffusione utilizzato rispetto al 2000 (internet e non stampa), nella sostanza sembra
riproporre, con specifico riguardo alla qualifica di istituzione universitaria indebitamente vantata
dall’operatore, nonché alla prospettata possibilità di conseguire titoli accademici suscettibili di
automatico riconoscimento nell’ordinamento italiano, i medesimi contenuti già diffusi dalla ESE,
attraverso i messaggi di cui l’Autorità ha inibito la diffusione con il citato provvedimento n. 9010
del 14 dicembre 2000 che è stato regolarmente comunicato all’operatore pubblicitario il 22
dicembre 2000.
In base alle informazioni acquisite agli atti relativamente all’identificazione del committente del
messaggio segnalato, è emerso che il titolare della registrazione del dominio uniese.it è la ESE di
Roma che oggi non risulta più in attività. Tale società, tuttavia, risultava controllata dalla società
londinese ESE International Ltd, capogruppo del gruppo ESE nel mondo: la diffusione del
messaggio segnalato, pertanto, può essere ricondotta alla ESE International Ltd, e cioè al
medesimo operatore responsabile della diffusione dei messaggi censurati nel 2000.
Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dall’articolo 26,
comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, volto alla irrogazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera
dell’Autorità n. 9010 del 14 dicembre 2000, ai sensi dell’articolo 26, comma 10, del Decreto
Legislativo n. 206/05
DELIBERA
a) di contestare alla società ESE International Ltd la violazione di cui all’articolo 26, comma 10,
del Decreto Legislativo n. 206/05 per non aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 9010 del
14 dicembre 2000;

b) l’avvio del procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 26,
comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05 per l’inottemperanza al suddetto provvedimento
dell’Autorità;
c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rosamaria Zirpoli;
d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione “Pubblicità
Ingannevole e Comparativa” dell’Autorità dai legali rappresentanti della società ESE International
Ltd ovvero da persone da essa delegate;
e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni
dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all’Autorità
scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;
f) che il procedimento deve concludersi entro centottanta giorni dalla comunicazione del presente
provvedimento.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà