osservatorio universitario europeo

Monday, January 23, 2006

LEIBNIZ UNIVERSITY PROCEDIMENTO PER INOTTEMPERANZA

PI4900 - UNIVERSITA' LEIBNIZProvvedimento n. 14790
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 12 ottobre 2005;
SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67 e dalla legge 6 aprile 2005, n. 49;
VISTO l'articolo 7, commi 9 e 11, del citato decreto;
VISTO in particolare l'articolo 7, comma 9, del citato decreto, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTA la propria delibera n. 12630 del 20 novembre 2003, con la quale l'Autorità ha accertato l'ingannevolezza del messaggio diffuso attraverso il sito internet www.leibnizuniversity.org dalla Libera Università Internazionale G.W. Leibniz, rilevato il 29 maggio 2003, volto a promuovere l'attività svolta dall'operatore;
VISTE le segnalazioni del 30 maggio e del 19 settembre 2005, rispettivamente integrate con l'identificazione del committente il 5 agosto e il 30 settembre 2005, inoltrate dal medesimo concorrente con riguardo ai siti internet www.lunileibniz.net e www.luni-leibniz.it;
VISTI i rilevamenti effettuati d'ufficio, in data 9 e 14 giugno 2005, in relazione al sito internet www.lunil.it il cui indirizzo risulta espressamente richiamato nel messaggio oggetto della prima segnalazione;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:Con provvedimento n. 12630 del 20 novembre 2003 (PI4232 - Leibniz University) l'Autorità ha deliberato che il messaggio diffuso dalla Libera Università Internazionale Leibniz, in data 29 maggio 2003, attraverso il sito internet www.leibnizuniversity.org volto a promuovere l'attività svolta dall'operatore pubblicitario, costituiva una fattispecie di pubblicità ingannevole. Dalle risultanze istruttorie, ed in particolare dalle informazioni rese dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, infatti, era emerso che la Libera Università Internazionale Leibniz non gode di alcun riconoscimento o accreditamento in Italia e che i titoli dalla stessa rilasciati non possono qualificarsi quali titoli aventi valore legale in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 262/58 e dell'articolo 1 della legge n. 341/99.Il messaggio in questione risultava, pertanto, "idoneo a trarre in errore i destinatari in relazione alle affermazioni relative alla qualifica dell'operatore pubblicitario come istituzione universitaria", nonché, in assenza di avvertenze circa la mancanza di equipollenza dei titoli accademici pubblicizzati rispetto alla laurea italiana, "in relazione alle caratteristiche dei servizi pubblicizzati e dei risultati ottenibili in termini di conseguibilità presso l'operatore di titoli accademici aventi valore legale in Italia e, per questo motivo, a pregiudicarne il comportamento economico".Tale messaggio consisteva in una pagina del sito internet www.leibnizuniversity.org dedicata al contatto con l'operatore, nella quale si presentava la "Libera Università Internazionale G.W. Leibniz" di cui si riportavano indirizzo e utenze telefoniche. Era, inoltre, evidenziato un logo nel quale erano raffigurati un compasso, un pennello ed una penna circondati dalla dicitura "Leibniz University Institute of Arts and Science".In data 30 maggio 2005, è pervenuta una segnalazione, integrata con l'identificazione del committente in data 5 agosto 2005, nella quale un concorrente lamenta che il messaggio diffuso dalla Libera Università Internazionale G. W. Leibniz sul sito internet www.lunileibniz.net, rilevato il 20 maggio 2005, attraverso l'utilizzo della parola "Università", nonché attraverso la presenza di espressioni quali "senato accademico, rettore, direzione accademica, master universitari di primo e secondo livello" attribuirebbe all'operatore una qualifica non corrispondente al vero, accreditando altresì l'idea che lo stesso sarebbe abilitato al rilascio di titoli aventi valore legale.In data 9 e 14 giugno 2005 sono state acquisite d'ufficio le pagine del sito internet www.lunil.it, di cui è stato identificato il committente in data 28 giugno 2005, sito che risulta espressamente menzionato nel sito oggetto della segnalazione sopra descritta ed è anch'esso volto a promuovere i servizi di formazione offerti dalla Libera Università Internazionale G.W. Leibniz.In data 19 settembre 2005 è pervenuta un'altra segnalazione da parte del medesimo concorrente, integrata con l'identificazione del committente il 30 settembre 2005, riguardante il messaggio diffuso dallo stesso operatore, la Libera Università Internazionale G.W. Leibniz, attraverso un diverso sito internet www.luni-leibniz.it, rilevato il 5 settembre 2005, avente contenuto analogo rispetto a quelli sopra descritti.Al di là di marginali differenze di carattere meramente formali, essenzialmente relative alla veste grafica delle versioni consultabili nelle diverse epoche, i siti in questione hanno sempre identico contenuto: viene presentato l'operatore, attribuendo allo stesso la qualifica di "università" e definendolo quale "istituto privato di alta formazione". E', inoltre, evidenziato il logo nel quale sono raffigurati un compasso, un pennello ed una penna circondati dalla dicitura "Libera Università Internazionale G.W. Leibniz". E' possibile, attraverso la selezione di link attivi, presenti sulla parte sinistra della home page, accedere ad ulteriori pagine relative alla "mission" dell'istituto pubblicizzato, nonché alle "sedi", alla composizione del "senato accademico" ed ai "programmi" offerti, fra cui spicca il riferimento alla "formazione a distanza di Master su vari indirizzi accademici".I messaggi in questione, pertanto, pur presentando alcune differenze rispetto al messaggio valutato dall'Autorità nel citato provvedimento n. 12630 del 20 novembre 2003, ripropongono sostanzialmente i medesimi profili di ingannevolezza già accertati dall'Autorità. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92 volto alla irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 12630 del 20 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92;
DELIBERAa) di contestare alla Libera Università Internazionale G.W. Leibniz la violazione di cui all'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92 per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 12630 del 20 novembre 2003;b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, come modificato dalla legge n. 49/05, per l'inottemperanza al suddetto provvedimento dell'Autorità;c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rosamaria Zirpoli;d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione "Pubblicità Ingannevole e Comparativa" dell'Autorità dai legali rappresentanti della Libera Università Internazionale G.W. Leibniz ovvero da persone da essa delegate;e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALEFabio Cintioli
IL PRESIDENTEAntonio Catricalà