osservatorio universitario europeo

Tuesday, April 18, 2006

UNIMEUR UNIVERSITA TELEMATICA MARIO MAZZUCA

sanzione di 17 600 euro :
PI5005 - UNIMEUR UNIVERSITÀ EUROPEA TELEMATICA
Provvedimento n. 15327
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 29 marzo 2006;
SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, c.d. “Codice del consumo”, pubblicato nel
S.O. alla G.U. - S.G. n. 235 dell’8 ottobre 2005, che ha abrogato a far data dalla sua entrata in
vigore il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato da ultimo dalla legge 6
aprile 2005, n. 49;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;
VISTO il proprio provvedimento del 26 ottobre 2005, con il quale è stata disposta la sospensione
provvisoria del messaggio pubblicitario ai sensi dell’art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo n.
206/05;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richiesta di intervento pervenuta in data 19 settembre 2005, integrata in data 28 settembre
2005, un concorrente ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n.
74/92, ora Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, del messaggio pubblicitario
diffuso in data 14 settembre 2005 alle ore 17.45 dall’Università Europea Telematica Mario
Mazzucca attraverso il sito internet www.unimeur.it, relativo alla promozione di alcuni “Master e
corsi di laurea Universitari”.
Nella richiesta di intervento si evidenzia che il messaggio induce a ritenere che l’Università
Europea Telematica Mario Mazzucca sia un’università autorizzata ad operare in Italia come
Università riconosciuta e che conferisca diplomi di laurea aventi valore legale. In realtà la
suindicata Università non avrebbe ottenuto alcun riconoscimento da parte del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e non potrebbe rilasciare titoli avente valore legale.
II. MESSAGGIO
Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste nella presentazione e nella promozione,
sulle pagine del sito internet www.unimeur.it, di corsi di laurea e master universitari predisposti
dalla Università Europea Telematica Mario Mazzucca. La home page del sito mette in evidenza, in
particolare, nella sua parte centrale, la denominazione di “Università Europea Telematica Mario
Mazzucca”, seguita dagli obiettivi cui è preposta, unitamente alla presentazione di alcuni Master
“ad Alta Specializzazione” e “di Formazione”, nonché del corso di laurea in “Arti e Management
dello Spettacolo”. Sulla sinistra della home page ci sono, invece, vari link volti a presentare, in via
primaria, l’“Ateneo”, i “Corsi di laurea”, i “Master”, nonché i “Master di Formazione”. Cliccando
sul link “Corsi di laurea” risultano istituiti, altresì, in particolare, tre diversi corsi di laurea dei
quali quelli in “Gestione Aziendale” e in “Management dello Sport”, a differenza di quello in “Arti
e Management dello Spettacolo”, presentano la specifica “in attesa riconoscimento MIUR” mentre,
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cliccando sul link “Master”, sono individuati diversi tipi di Master definiti quali “Master
universitari”.
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
In data 5 ottobre 2005 è stato comunicato al segnalante e alla Università Europea Telematica
Mario Mazzucca – Associazione Unimeur.it, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del
procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, ora Titolo III, Capo II, del Decreto
Legislativo n. 206/05, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, precisando che
l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento
sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, ora sostituiti
dagli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, con riguardo alle caratteristiche e ai
risultati dell’attività pubblicizzata, nonché all’eventuale rilevanza delle omissioni informative ivi
contenute.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
a) Quadro normativo
Appare necessaria, in via preliminare, una disamina del quadro normativo vigente in Italia. La
denominazione “Università” è riservata, infatti, per legge, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del
D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, recante “Misure urgenti per l’Università”, convertito con
modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, alle università statali ed a quelle non statali
riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale. L’articolo in esame dispone, infatti, che “le
denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere
usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi
valore legale a norma delle disposizioni di legge”. Allo stesso modo i titoli di studio universitari e
le qualifiche accademiche sono soltanto quelli previsti per legge (individuati, in via primaria, dalla
legge 13 marzo 1958, n. 262, recante “Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e
simili”, e, in particolare, dall’articolo 1, volto a disporre che “le qualifiche accademiche di dottore,
compresa quella honoris causa, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero
docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge” e
dall’articolo 1 della legge, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, 19 novembre
1990, n. 341) e possono essere conferiti, con le modalità e nei casi indicati dalla legge stessa,
esclusivamente dalle istituzioni universitarie statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi
valore legale (articolo 2 della legge n. 262/58 e articolo 1 punti 1. e 2. del R.D., recante “Testo
unico delle leggi sull’istruzione superiore”, 31 dicembre 1933, n. 1592).
b) Informazioni richieste all’operatore
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla Università
Europea Telematica Mario Mazzucca – Associazione Unimeur.it, in qualità di operatore
pubblicitario, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni
e relativa documentazione riguardanti:
-la natura dell’attività svolta, specificando se gode di un qualche riconoscimento o accreditamento
da parte delle Istituzioni italiane, allegando in caso affermativo la relativa documentazione;
-le caratteristiche e la durata dei corsi di studio pubblicizzati;
-la validità in Italia del titolo conseguito al termine del corso di studi e sua eventuale equipollenza
con i diplomi di laurea rilasciati in Italia da un’Università statale o privata riconosciuta.
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c) Argomentazioni difensive svolte dall’operatore
Con memoria pervenuta in data 10 novembre 2005, l’Università Europea Telematica Mario
Mazzucca – Associazione Unimeur.it ha evidenziato quanto segue:
l’Università Europea Telematica Mario Mazzucca è un’Università privata, fondata con atto
pubblico, che ha presentato domanda di riconoscimento di due corsi di laurea al MIUR;
attualmente svolge attività di ricerca, analisi, accordi internazionali, promozione della cultura
d’impresa, in Italia, attraverso convegni, dibattiti e seminari gratuiti;
ha attivato un corso di laurea Unimeur in Arti e Management dello Spettacolo, avendo riscontrato
l’impossibilità di fare richiesta di riconoscimento perché non vi è classe di laurea al MIUR per tale
disciplina, essendo la normativa vigente atta al riconoscimento di Laurea come titolo di studio
legale atto solo a sostenere pubblici concorsi ed esami di Stato;
con riferimento ai Master il MIUR non riconosce nessun Master, infatti, non vi è nessuna
commissione di valutazione, né domanda, né autorizzazione da richiedere, ma va fatta solo
un’informativa quando il Master è attivato e per attivato s’intende inizio delle lezioni;
i crediti rilasciati sono crediti Unimeur che saranno equipollenti a quelli di un’università privata
con corsi di laurea riconosciuti al momento del riconoscimento del corso di laurea da parte del
MIUR. Allo stato attuale sono crediti formativi Unimeur, rilasciati da un’Università privata come
tutti i master rilasciati in Europa dalle università private;
ha promosso alcuni master d’alta specializzazione rivolti a laureati e a professionisti, operanti nel
management d’imprese private;
in qualsiasi passaggio pubblicitario non si fa mai uso del termine Master Universitario bensì del
termine master ad Alta Specializzazione.
Con memoria pervenuta in data 24 novembre 2005 l’Università Europea Telematica Mario
Mazzucca – Associazione Unimeur.it, ha evidenziato inoltre che:
l’Unimeur è un’università privata, attualmente non accreditata;
la normativa italiana prevede che il riconoscimento ad un’università privata non arrivi tramite
delibera diretta, bensì automaticamente in quanto i “corsi di laurea” promossi dalla stessa vengono
riconosciuti e autorizzati;
essendo l’Unimeur una struttura che ambisce legittimamente al riconoscimento, il procedimento di
accreditamento atteso dall’Unimeur è stato presentato al MIUR in data 25 gennaio 2005 e con il
Ministero vi è un continuativo e costante rapporto atto al raggiungimento dell’obiettivo;
per quello che concerne i “master”, precisato che non esiste normativa in materia, come
innumerevoli altre strutture private non accreditate dal MIUR, sono specificati quali “ad alta
specializzazione” e “di formazione”;
a seguito del provvedimento di sospensiva si è precisato nel messaggio che l’Università è in attesa
di riconoscimento dal MIUR;
non si è utilizzata più la parola “Universitari” abbinata a Master” ma si è indicata la dicitura
Master ad alta Specializzazione o Master di formazione.
In data 23 gennaio 2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai
sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
Con la memoria conclusiva pervenuta in data 7 febbraio 2006, l’Università Europea Telematica
Mario Mazzucca – Associazione Unimeur.it, ha evidenziato, dopo essersi riportata ai precedenti
scritti difensivi, di aver modificato la dizione corsi di laurea con la più generica formula di “corso
triennale”, in considerazione del fatto che l’Autorità ha sospeso in via provvisoria la diffusione del
messaggio segnalato.
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d) Informazioni richieste al MIUR
Con richiesta formulata in data 26 ottobre 2005, nuovamente inoltrata in data 10 febbraio 2006,
sono state richieste al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca informazioni in
merito alla circostanza che l’Unimeur avesse un qualche riconoscimento dell’ordinamento
universitario nazionale, potendosi definire università nonché potendo rilasciare titoli di studio di
livello universitario e qualifiche accademiche aventi valore legale in Italia. In data 23 febbraio
2006 è pervenuta la risposta da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
volta a confermare che “la “Unimeur” ha presentato a questo Ministero istanza per ottenere
l’accreditamento quale Università telematica ai sensi del D.I. 17 aprile 2003. Essendo ancora in
corso la procedura per tale accreditamento, procedura peraltro il cui esito non è al momento
prevedibile, l’ente in questione non può rilasciare titoli aventi valore legale” ed è stata comunicata
alle parti la proroga della data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma
1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284. Con memoria pervenuta in data 2 marzo 2006, l’Università
Europea Telematica Mario Mazzucca – Associazione Unimeur.it, si è riportata ai precedenti scritti
difensivi.
V. PARERE DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo internet, in data 3
marzo 2006 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi
dell’art. 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto in data 22 marzo 2006, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in
esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del
Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni:
il messaggio segnalato prospetta la possibilità di seguire corsi di laurea e master presso una
presunta università telematica non idonea a rilasciare titoli aventi valore legale in Italia in quanto
non sussiste il necessario riconoscimento ministeriale;
sebbene l’operatore pubblicitario si sia attivato per modificare i messaggi nella parte in cui
potevano trarre in inganno sulle qualità dei servizi offerti dall’operatore stesso, la condotta
diligente per rimuovere gli effetti dell’affermazione non veridica non rappresenta elemento idoneo
a escludere l’ingannevolezza del messaggio, posto che questo deve essere valutato nella sua
potenzialità decettiva, con esclusivo riferimento al suo contenuto e alla sua portata, riferita alle
circostanze spazio temporali della sua diffusione;
la Università Europea Telematica Mario Mazzucca utilizza la denominazione “Università” in
contrasto con il disposto dell’articolo 10 del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in
legge 30 novembre 1973, n. 766, che prevede che le denominazioni di “Università”, “Ateneo”,
“Politecnico” possono essere usate soltanto dalle istituzioni universitarie statali e non statali
riconosciute;
l’utilizzo nella pubblicità in esame dei termini “Corsi di laurea” e “Master Universitari” suscita nel
destinatario il convincimento che la Università Europea Telematica Mario Mazzucca sia una vera e
propria Università degli studi, autorizzata ad operare secondo la normativa vigente, e non è di
immediata evidenza che in realtà l’offerta formativa e il conseguimento dei titoli pubblicizzati,
lungi dall’avere valore legale in Italia, consiste nella realizzazione di corsi che potranno
eventualmente dar luogo a un riconoscimento di qualifica professionale;
l’uso della denominazione “Università”, insieme alla pubblicizzata offerta di corsi di laurea quale
quello in “arti e management dello spettacolo” materia che non appartiene a classi di laurea presso
il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca Scientifica, ingenera maggior confusione
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nel destinatario il quale può ritenere che l’offerta formativa in questione abbia maggior pregio per
la sua esclusività e differenziazione rispetto ai comuni corsi di laurea, e induce a ritenere che
l’operatore pubblicitario sia una Università privata comunque abilitata al rilascio di titoli aventi
valore legale;
prescindendo dalla legittimità nell’uso del termine Università all’interno della denominazione
dell’ente, l’associazione di tale termine con gli altri di “corsi di laurea e master universitari”
costituiscono elementi idonei – in assenza di apposita precisazione – a ingenerare nel destinatario
l’erroneo convincimento che l’ente operatore pubblicitario sia accreditato al rilascio di titoli avente
valore legale;
il messaggio, in quanto recante l’affermazione di un’offerta di corsi universitari risultata priva di
riscontro nella realtà, appare in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori, in
considerazione delle potenzialità induttive in errore dell’uso del termine “Università” nella ragione
sociale in associazione con altri termini che lasciano presumere strutture e offerta formativa di
livello universitario;
il messaggio avente ad oggetto la Università Europea Telematica Mario Mazzucca sembra idoneo
a indurre in errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche dei titoli
conseguibili mediante l’attività formativa svolta dalla medesima Associazione, lasciando intendere
in assenza di chiara e incontrovertibile indicazione in merito, contrariamente al vero, che essi
abbiano valore legale, e, a causa della sua ingannevolezza, pare suscettibile di pregiudicare il
comportamento economico dei suoi destinatari, inducendo erronei convincimenti relativamente
alla valutazione dell’offerta formativa pubblicizzata anche rispetto a offerte alternative sulla base
di una erronea percezione della rilevanza dei titoli di studio conseguibili.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Il messaggio in esame lascia intendere che l’Università Europea Telematica Mario Mazzucca sia
un’Università riconosciuta e che possa rilasciare titoli aventi valore legale. I profili di
ingannevolezza segnalati riguardano quindi la possibile induzione in errore dei consumatori circa
la qualifica dell’Università Europea Telematica Mario Mazzucca quale istituzione universitaria
riconosciuta in Italia, nonché circa il valore legale dei titoli dalla stessa rilasciati. Il messaggio in
esame, riportando in evidenza la denominazione di “Università Europea Telematica”, prospetta la
possibilità, infatti, per il consumatore, di studiare presso una Università riconosciuta, con la
conseguente possibilità di poter perseguire, a seguito della frequenza dei corsi pubblicizzati, un
titolo, quale la “laurea” o un “master universitario”, avente valore legale in Italia.
Come è emerso dalle informazioni rese dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, in pendenza del procedimento per il riconoscimento ministeriale, l’Università Europea
Telematica Mario Mazzucca, allo stato, non si può annoverare, tuttavia, tra le Università statali e
non statali legalmente riconosciute ed autorizzate. La citata istituzione, pertanto, non può definirsi
“Università” e non è abilitata al rilascio di titoli accademici aventi valore legale. Le informazioni
rese dal MIUR evidenziano, infatti, che la UNIMEUR non gode di alcun riconoscimento o
accreditamento in Italia e, in base alla normativa vigente in Italia, non può qualificarsi come
“Università”. Dalla disamina della normativa vigente in Italia risulta, infatti, che la denominazione
“Università” è riservata, per legge, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del D.L. 1 ottobre 1973, n.
580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, alle università statali ed a
quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale. Allo stesso modo i titoli di
studio universitari e le qualifiche accademiche sono soltanto quelli previsti per legge (articolo 1
della legge 13 marzo 1958, n. 262 e articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341) e possono
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essere conferiti, con le modalità e nei casi indicati dalla legge stessa, esclusivamente dalle
istituzioni universitarie statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale
(articolo 2 della legge n. 262/58 e articolo 1, punti 1. e 2., del R.D. 31 dicembre 1933, n. 1592).
E’ necessario rilevare, altresì, quale ulteriore elemento, al fine della valutazione di ingannevolezza,
la circostanza che i destinatari del messaggio sono prevalentemente soggetti non particolarmente
esperti, considerando che il target di consumatori cui si rivolge è principalmente individuato in
giovani neo diplomati, tali da poter essere indotti a rivolgersi all’operatore pubblicitario per poi
accorgersi, solo in un secondo momento, che questi, non essendo un’università riconosciuta, non
può rilasciare titoli aventi valore legale. Contribuisce ad indurre i consumatori in errore, inoltre, il
fatto che tanto nell’home page, che fornisce la prima informazione ai consumatori, quanto nei link
successivi, ci sono numerosi riferimenti diretti e indiretti volti a qualificare l’UNIMEUR come
“Università”, usando, altresì, termini come “Rettore” e “Struttura Accademica”, dizioni
inscindibilmente legate, nella comune percezione, all’organizzazione e al funzionamento di
istituzioni universitarie, pubbliche o private, abilitate al rilascio di titoli aventi valore legale. Non
rileva, oltretutto, che taluni corsi di laurea siano specificati essere “in attesa riconoscimento
MIUR”, ed analogo discorso vale anche per la stessa specifica affiancata al termine “Università”,
considerando sia che, innanzitutto, la procedura di accreditamento riguarda l’Università, pur
riguardando contestualmente anche i corsi che si vogliono istituire, sia che la specifica in esame
potrebbe indurre a far erroneamente intendere una sorta di riconoscimento dovuto mentre, in
realtà, non è assolutamente certo o scontato e non risulta avere, altresì, alcun effetto retroattivo e
validante i titoli di studio conseguiti.
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, può pertanto concludersi che il messaggio in
esame è idoneo a trarre in errore i destinatari in relazione alla qualifica dell’operatore
pubblicitario, in quanto nel messaggio la Unimeur viene impropriamente definita come istituzione
universitaria, nonché alle caratteristiche dei servizi pubblicizzati con particolare riferimento al
valore legale dei titoli di studio rilasciati, e per questo motivo a pregiudicarne il comportamento
economico.
VII. SANZIONI
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che
accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri
individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26,
comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05 e, in particolare, della gravità e della durata della
violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché delle
condizioni economiche dell’impresa stessa.
Nel caso in esame, con riguardo alla gravità della violazione si tiene conto dell’ampiezza della
diffusione, della elevata capacità di penetrazione del messaggio, diffuso a mezzo internet, nonché
della entità del pregiudizio economico per i consumatori mentre, con riguardo alla durata della
violazione, che è stato diffuso per un periodo di tempo di almeno 6 mesi.
Pertanto, in ragione della gravità e della durata, si ritiene di irrogare la sanzione pecuniaria nella
misura di 17.600 € (diciassettemilaseicento euro).
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle
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caratteristiche dei servizi promossi e alla qualifica dell’operatore, potendo, per tale motivo,
pregiudicarne il comportamento economico ovvero, ledere le imprese concorrenti;
DELIBERA
a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla
Università Europea Telematica Mario Mazzucca – Associazione Unimeur.it, costituisce, per le
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli
artt. 19, 20, e 21, lettere a) e c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che, per tale comportamento, venga comminata alla Università Europea Telematica Mario
Mazzucca – Associazione Unimeur.it una sanzione amministrativa pecuniaria di 17.600 €
(diciassettemilaseicento euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al
concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste
Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per
la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell'art. 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla
presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa
per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.
26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione
del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
BOLLETTINO

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